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Newsletter 35

Notiziario online – newsletter n.35



Corte di cassazione - sentenza 14 febbraio-14 marzo 2013 n. 6575


Beni in comunione legale espropriati per intero anche se il debito riguarda uno solo dei coniugi


Famiglia e minori - Comunione legale fra coniugi - Pignoramento - Per debiti personali di un coniuge - Diritti dell’altro coniuge - Limiti.


Cc, articoli 177, 180 e 184; Cpc, articoli 363, 498, 567, 599 e 600)


La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia a oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.




Cassazione Sezione I, sentenza 7 febbraio 2013 n. 2983


Appalti pubblici - Mancata consegna o consegna


parziale - Differenze - Esclusione.


In un appalto di opere pubbliche al quale si applichi ratione temporis il Dpr 1063/1962, si deve escludere una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale non prevista dal capitolato speciale poiché in entrambi i casi trova applicazione il disposto dell’articolo 10, comma 8, del citato Dpr, secondo cui l’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per l’eventuale conseguente ritardo nel completamento dell’opera.




Cassazione Sezione II, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2732


Difformità e vizi dell’opera - Responsabilità dell’appaltatore - Decadenza del committente dall’azione di garanzia - Rilevabilità ex officio - Esclusione.


(Cc, articolo 1667)


In tema di appalto la decadenza del committente dall’azione di garanzia per vizi dell’opera - prevista dall’articolo 1667 del Cc - non è rilevabile d’ufficio ma deve essere eccepita dall’appaltatore, sorgendo solo in tale caso a carico del committente l’onere della prova della denuncia dei vizi e della sua tempestività.