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Newsletter 26

Notiziario online – newsletter n.26




Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza 5 luglio 2012 n. 15760


Pagamento del debito - Imputazione del pagamento a un debito diverso da quello azionato in giudizio - Onere della prova - A carico del creditore - Sussistenza - Pagamento del debito attraverso l’emissione di più assegni bancari - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza. (Cc, articoli 1193, 1594, 1595 e 2697)


Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tale principio, però, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.




Cassazione Sezione I, sentenza 4 luglio 2012 n. 11146


Passivo fallimentare - Opposizione allo stato passivo - Curatore - Difese - Diverse di quelle enunciate nell’originario provvedimento di non ammissione - Ammissibilità. (Cpc, articolo 345; Rd 16 marzo1942 n. 267, articoli 96 e 99; Dlgs 12 settembre 2007 n. 169, articolo 6)


Il carattere impugnatorio del giudizio di opposizione allo stato passivo - la cui finalità, consistente nel rimuovere un provvedimento che, se non opposto, è destinato ad acquistare efficacia di giudicato endofallimentare - non impedisce al curatore di far valere ragioni di infondatezza della pretesa creditoria anche diverse da quelle enunciate nell’originario provvedimento di non ammissione al passivo, non essendo previsto a suo carico un onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell’adunanza di cui all’articolo 96 del Cpc e non trovando applicazione l’articolo 345 del Cpc dettato per il rito ordinario di appello e incompatibile con la struttura del giudizio di opposizione allo stato passivo, configurabile come prosecuzione della fase a cognizione sommaria, in cui il creditore opponente assume la veste di attore anche in senso sostanziale. (Tale conclusione - ha osservato la Suprema corte - alla quale la giurisprudenza di legittimità era già pervenuta in riferimento all’originaria formulazione dell’articolo 99 della legge fallimentare, trova conferma nelle modifiche introdotte dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 169 del 2007 la cui applicabilità all’opposizione in esame trova giustificazione nella sua inerenza a una procedura fallimentare apertasi con sentenza 4 luglio 2008 e il nuovo testo dell’articolo 99, nel disciplinare la costituzione in giudizio, prevede - a pena di decadenza - l’onere di proporre nella memoria difensiva le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, senza imporre limitazioni al riguardo, escludendo pertanto, implicitamente, la sola proposizione di domande riconvenzionali, incompatibili con le esigenze di celerità che ispirano la disciplina dell’accertamento al passivo).



Cassazione Sezione I, sentenza 11 luglio 2012 n. 11643


Passivo fallimentare - Ammissione al passivo – Deposito cauzione dei conduttori - Immobili di proprietà del fallito - Concessione in leasing a un terzo - Diritto al deposito - Sussiste. (Cc, articoli 1406, 1599 e 1602; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 98)


In caso di leasing avente a oggetto un immobile locato, sia detto leasing traslativo o finanziario, in mancanza di diversa pattuizione l’utilizzatore - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1599 e 1602 del Cc - subentra nei diritti e negli obblighi nei confronti del conduttore. Deriva da quanto precede, pertanto, che, fallito il proprietario del bene l’utilizzatore deve essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i crediti costituiti dai depositi cauzionali versati dai conduttori dell’immobile senza che possano invocarsi le regole generali poste dall’articolo 1406 del Cc con la conseguenza che il rapporto di locazione continua a sussistere tra il conduttore e il proprietario dell’immobile, a meno che sia configurabile una cessione del contratto accettata dal conduttore.