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Newsletter 25

Notiziario online – newsletter n.25





Cassazione Sezione III, sentenza 28 giugno 2012 n. 10859


Responsabilità e risarcimento - Del committente - Presupposti. (Cc, articoli 1655, 2043 e 2051)


L’appaltatore, poiché nell’esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salva l’esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister , ovvero con la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore. Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.




Cassazione Sezione VI, ordinanza 4 luglio 2012 n. 11173 -


Inadempimento - Azione del creditore - Onere della prova - Distribuzione - Eccezione di inadempimento - Inesatto adempimento. (Cc, articoli 1218, 1453, 1460 e 2697)


In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento (ex articolo 1460 del Cc, risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -


grava ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.