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Notiziario online – newsletter n.24
Cassazione Sezione II, sentenza 23 maggio 2012 n. 8162
Falso - Querela di falso - Omesso tempestivo disconoscimento di scrittura privata - Querela di falso - Necessità.
(Cc, articoli 2700 e 2701; Cpc, articolo 221)
La querela di falso costituisce il rimedio estremo, la cui precipua finalità è quella di superare la fede privilegiata che l’ordinamento attribuisce, oltre che agli atti pubblici, anche alle scritture private, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in esse contenute da chi figuri averle sottoscritte nei casi in cui la sottoscrizione sia stata riconosciuta, ovvero debba considerarsi legalmente riconosciuta. Tra tali ultimi casi rientrano quelli di cui all’articolo 221 del Cpc e, segnatamente, l’ipotesi di cui al n. 2 allorquando alla produzione in giudizio del documento la controparte cui la sottoscrizione sia stata attribuita o contro la quale la scrittura sia stata prodotta, non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o nel primo atto difensivo alla produzione. Una volta verificatasi tale situazione processuale, alla parte che non abbia operato il tempestivo disconoscimento non resta che ricorrere alla querela di falso, alla cui proponibilità l’articolo 221 del Cpc, proprio in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che ne disciplinano l’esperimento, non pone limitazioni di sorta quanto al grado e allo stato del giudizio. In particolare l’unico limite processuale alla proposizione de qua è costituito dalla avvenuta rimessione della causa al collegio.
Cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 7 giugno-4 luglio 2012 n. 11136
Il comproprietario che non ha stipulato la locazione può esigere dal conduttore la sua quota dell’affitto
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Locazioni - Locazione di cose comuni - Stipulazione del contratto da parte di uno solo dei comproprietari - Rapporti tra comproprietario non locatore e conduttore - Dipendono dalla ratifica dell’operato da parte dell’altro comproprietario - Possibilità del comproprietario non stipulante di esigere dal conduttore la quota della pigione locatizia corrisposta al comproprietario stipulante - Sussiste - Natura giuridica del rapporto - Gestione di affari altrui e non mandato - Configurabilità. (Cc, articoli 1105, 1705 e 2032)
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’articolo 2032 del Cc, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’articolo 1705, comma 2, del Cc, applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato articolo 2032, potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.