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Newsletter 19

Notiziario online – newsletter n.19






Corte d’appello di Roma, sezione IV, sentenza 11 aprile 2012 n. 1956


Condominio - Impianti - Tubazioni collocate all’interno di immobile in proprietà esclusiva – Disciplina sulle cose comuni - Applicabilità – Sussistenza - Fattispecie. (Cc, articoli 1062, 1117, n. 3, e 1122)


La collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell’edificio all’interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria tra i beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l’instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle unità immobiliari servite dall’impianto. In virtù di ciò, il titolare dell’appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l’obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l’impedimento all’utilizzazione del servizio da parte degli atri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario. (Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cose comuni e ha condannato il proprietario del muro al ripristino e al risarcimento dei danni nonostante quest’ultimo avesse reciso i tubi all’interno del proprio appartamento).





Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 5 aprile 2012 n. 1907


Banche e istituti di credito - Rapporto di conto corrente - Interessi ultralegali - Nullità della clausola - Mancata contestazione degli estratti conto mensili - Ammissibilità - Sussistenza. (Cc, articolo 1284)


Poiché la scrittura concernente la determinazione di interessi in misura superiore a quella legale è costitutiva del rapporto obbligatorio, la mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni richieste dall’articolo 1284 del codice civile.