Newsletter 17
Notiziario online – newsletter n.17
Cassazione Sezione I, sentenza 5 marzo 2012 n. 3397
Azione revocatoria - Ipoteca - Ipoteca ex articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973 - Esclusione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 67; Dpr 29 settembre 1973 n. 602, articolo 77)
L’articolo 67, comma 1, n. 4, della legge fallimentare stabilisce, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. L’ipoteca di cui all’articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate. La stessa, per l’effetto, non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.
Tribunale di Bologna, sezione II, sentenza 19 marzo 2012 n. 820
Appalto privato - Diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell’appaltatore per inadempimento - Applicabilità termine di prescrizione in generale - Fondamento normativo.
(Cc, articoli 1218, 1667 e 1668)
Nel contratto d’appalto, le speciali disposizioni contenute negli articoli 1667 e 1668 del codice civile, integrano (senza escluderla) l’applicazione dei principi generali dettati in materia di inadempimento contrattuale, i quali, perciò, rimangono applicabili nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell’appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l’esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall’articolo 1667 del Cc, né trova applicazione la decadenza dalla stessa norma prevista.
Tribunale di Milano, sezione XII, sentenza 8 marzo 2012 n. 2884
Contratto di fornitura - Collegamento – Utilizzatore - Scelta del bene e del fornitore – Acquisizione del bene - Società di leasing - Acquisto della proprietà del bene - Inadempimento dell’utilizzatore - Azione giudiziale per la restituzione del bene - Legittimità - Eccezione dell’utilizzatore – Mancato funzionamento del bene - Non opponibilità al concedente - Opponibilità al solo fornitore. (Cc, articolo 1460)
Conclusa una normale operazione di leasing con collegamento tra contratto di leasing e contratto di fornitura, in modo tale da consentire all’utilizzatore interessato ad acquisire un bene strumentale, dopo aver scelto il bene e il fornitore, di rivolgersi alla concedente società di leasing che, in base al contratto concluso, provveda ad acquisire il bene, divenendone proprietaria, e a consentire che lo stesso venga consegnato dal fornitore all’utilizzatore perché questi possa goderne a fronte del pagamento di un canone periodico, è legittima la pretesagiudiziale intrapresa dalla concedente e azionata con decreto ingiuntivo che, a fronte dell’inadempimento dell’utilizzatore e della conseguente risoluzione contrattuale, richieda la restituzione del bene, in quanto del medesimo divenuta proprietaria. Stante, per quanto innanzi, la legittimità dell’azione intrapresa dall’odierna opposta, si rileva inconcludente, e comunque non opponibile, l’eccezione di inadempimento già formulata dall’opponente ante causam in ragione di difetti di funzionamento del bene (concernente nello specifico un’asserita resa produttiva inferiore a quella indicata nelle specifiche tecniche della proposta contrattuale), poiché con la consegna del bene all’utilizzatore ogni eventuale vizio del medesimo può essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti del fornitore, con la conseguenza che l’utilizzatore non può opporre al concedente l’eccezione di inadempimento del fornitore per vizio del bene locato ex articolo 1460 del Cc per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.