Newsletter 16
Notiziario online – newsletter n.16
Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza 15 marzo 2012 n. 5926
Contratto di locazione - Cessione contestuale dell’azienda - Consenso locatore - Necessità – Esclusione - Conseguenza. (Legge 27 luglio 1978 n. 392, articolo 36)
Qualora, unitamente al contratto di locazione, venga ceduta anche l’azienda, ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 392 del 1978 non è necessaria la prestazione del consenso da parte del locatore, anche in deroga all’eventuale divieto che sia stato pattiziamente convenuto nel contratto di locazione. A fronte del predetto automatismo della cessione del contratto di locazione, che priva il locatore della possibilità di interloquire preventivamente sulla vicenda successoria, si riscontra una maggiore garanzia in suo favore, cosicché ogni cedente, anche nel caso di cessioni del contratto, a catena, resta vincolato con il cessionario verso il medesimo locatore, fino a che non sia estinto il rapporto locatizio.
Cassazione Sezione I, sentenza 4maggio 2012 n. 6789 - Pres. Plenteda; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Russo; Ric. Fallimento della Italsemole Srl; Controric. Banca popolare di Bari Sc pa
Azione revocatoria - Rimesse in conto corrente bancario - Presupposti - Conto scoperto. (Rd 267/1942, articolo 67)
Le rimesse in conto corrente in tanto sono revocabili, ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare, in quanto all’atto della rimessa il conto risulti scoperto, per tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello in cui si sia verificato uno sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista, con la conseguenza che, per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, il quale non coincide necessariamente né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall’estratto conto.
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Con una giurisprudenza costante, la Cassazione in argomento ha affermato che la mancata indicazione dei singoli versamenti di cui si chiede la revoca non comporta l’indeterminatezza dell’oggetto e del titolo della domanda, per la cui individuazione è sufficiente l’indicazione del conto corrente sul quale le rimesse sono affluite e dell’arco temporale in cui sono state effettuate, eventualmente con la precisazione del loro importo complessivo, che rappresenta la somma di cui si chiede la restituzione (Cassazione 14552/2008 e 17023/2003). Pur ammettendo che nella revocatoria dei pagamenti, ognuno è oggetto di specifica domanda, la Corte ha ribadito che, ove si tratti di rimesse in conto corrente, l’accoglimento dell’azione richiede la ricostruzione dell’andamento dei movimenti durante un certo arco di tempo, per stabilire se le singole rimesse abbiano avuto funzione solutoria (Cassazione 7667/2006).