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Newsletter 7

Notiziario on line – news letter n.7


APPALTO Difformità e vizi dell’opera - Garanzia dell’appaltatore - Condizioni. (Cc, articolo 1667) La garanzia dell’appaltatore, a fronte delle difformità dell’opera eseguita rispetto al contratto, sussiste in tutti i casi in cui i lavori non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattualmente stabilite. L’appaltatore, quindi, non può sottrarsi a tale garanzia e alla responsabilità che ne consegue eccependo che comunque l’ opus rispetta l’interesse sostanziale del committente, in quanto attesa la vincolatività del contratto, l’opera che soddisfa l’interesse del committente, al di là dell’ipotesi non dedotta di varianti necessarie, è esclusivamente quella che è descritta nel contratto. (M.Fin.) n Sezione II, sentenza 13 febbraio 2008 n. 3472 - Pres. Corona; Rel. Bertuzzi; Pm (diff.) Scardaccione; Ric. Lensi; Controric. e ric. inc. Milli Eliseo Sas


Esecuzione dell’opera - Appaltatore - Autonomia - Conseguenze - Limiti - Obbligo di osservare prescrizione tecniche stabilite in modo espresso dal contratto - Necessità. (Cc, articoli 1655 e 1664) Il principio dell’autonomia dell’appaltatore esplica la propria efficacia sul piano organizzativo e dell’esecuzione dell’opera, per le modalità non prefissate dal contratto, fermo restando, comunque, l’obbligo dell’appaltatore di conformarsi alle regole dell’arte. Il riferito principio, pertanto, non può essere invocato per giustificare la mancata osservanza di precise prescrizioni tecniche stabilite in modo espresso dal contratto. (M.Fin.) n Sezione II, sentenza 13 febbraio 2008 n. 3472 - Pres. Corona; Rel. Bertuzzi; Pm (diff.) Scardaccione; Ric. Lensi; Controric. e ric. inc. Milli Eliseo Sas


CONTRATTI IN GENERE Condizione - Termine - Non essenziale – Inosservanza - Risoluzione del contratto - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 1453 e 1457) L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l’esecuzione di una obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell’articolo 1457 del Cc, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’articolo 1453 del Cc. A tale fine - peraltro - è necessario che il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza. (Nel caso di specie – ha osservato il giudicante - tale requisito non ricorre, poiché, secondo quanto risulta pacifico tra le parti la consegna poteva avvenire entro quattro giorni dopo la scadenza del termine se la parte non inadempiente non avesse intimato la sospensione immediata dei lavori il giorno stesso della scadenza del termine previsto per la consegna, l’attore avrebbe potuto conseguire la disponibilità della cosa venduta prima del tempo che ha inutilmente atteso per commissionare la stessa fornitura ad altra ditta). n Tribunale di Chieti, sezione civile, sentenza 11 marzo 2008 - Giudice Ceccarini