Newsletter 15
Notiziario online – newsletter n.15
Cassazione Sezione III, sentenza 9 febbraio 2012 n. 1896
Conservazione della garanzia patrimoniale – Azione revocatoria - Presupposti - Totale compromissione del patrimonio del debitore - Esclusione. (Cc, articoli 2697, 2729 e 2901)
In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Agli effetti di tale azione, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l’atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto a impugnare l’ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode.
Tribunale di Milano, sezione VII, sentenza 7 marzo 2012 n. 2808
Risoluzione del contratto per inadempimento del committente - Presupposti - Inidoneità dell’opera alla propria destinazione - Mancanza delle qualità essenziali. (Cc, articolo 1655)
In seno al contratto di appalto è possibile dichiarare la risoluzione dello stesso solamente quando l’opera realizzata dall’appaltatore sia totalmente inadatta alla propria destinazione o manchi delle qualità essenziali dell’opera pattuita tra le parti risultando totalmente difforme dall’opera commissionata.
Laddove l’appaltatore abbia eseguito o lavori commissionati, a regola d’arte e il committente non abbia mai lamentato l’inadeguatezza degli stessi per il mancato raggiungimento del risultato perseguito, non appare fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore per violazione del divieto di subappalto di cui all’articolo 1655 del Cc. Detta norma, prevedendo la necessità dell’assenso del committente al subappalto, tutela l’interesse del committente con riguardo all’ intuitus personae che caratterizza la fattispecie negoziale. In ogni caso il committente non è liberato dall’obbligo del pagamento del corrispettivo, laddove l’opera eseguita non appaia manifestamente inadatta al raggiungimento dello scopo previsto in contratto e risulti utilizzata dallo stesso.