Newsletter 14
Notiziario online – newsletter n.14
Corte d’appello di Roma, sezione IV, sentenza 7 marzo 2012 n. 1301
Contratto di appalto - Danno cagionato da cose in custodia - Responsabilità del committente – Configurabilità - Sussistenza. (Cc, articoli 1669 e 2051)
La responsabilità ex articolo 2051 del codice civile è di natura oggettiva e sorge, pertanto, in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo. Nella vigenza di un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione la proprietaria, in veste di committente, non deve ritenersi sottratta alla presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile nei confronti dei terzi, non venendo meno il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile.
Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 8 marzo 2012 n. 1328
Mutuo - Creditore - Richiesta di adempimento - Onere della prova - Specificazioni. (Cc, articoli 1813 e 2697)
In linea generale il creditore che agisce per l’adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Applicando il predetto principio all’ipotesi di inadempimento all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di prestito, grava sul creditore l’onere di fornire la prova dell’accordo relativo all’erogazione del prestito, le condizioni dello stesso prestito e del relativo impegno alla restituzione da parte del debitore.
Corte d’appello di Roma, sezione IV, sentenza 7 marzo 2012 n. 1317
Divisione ereditaria - Domanda - Deposito della documentazione relativa all’immobile – Certificazione ventennale dei registri immobiliari - Necessità.
(Cc, articolo 1113)
Il giudice adito con la domanda di divisione deve verificare la qualità di coerede-comunista in capo a colui il quale formula la domanda nonché l’integrità
del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. Pertanto è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione necessaria all’esatta individuazione del bene e della proprietà dello stesso e all’accertamento dell’eventuale esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dunque le visure catastali e dei registri immobiliari relative all’ultimo ventennio, o un certificato notarile sostitutivo. La medesima documentazione, peraltro, è rilevante per il giudice adito anche ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 1113 del codice civile, dunque per l’individuazione delle modalità esecutive divisione e, segnatamente, per l’accertamento sull’eventuale commerciabilità dei beni.