Newsletter 13
Notiziario online – newsletter n.13
Cassazione Sezione II, sentenza 26 marzo 2012 n. 4850
Contratto e capitolato - Esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia - Nullità del contratto - Rilevabilità ex officio . (Cc, articoli 136, 1418 e 1655; Cpc, articolo 112; legge 28 febbraio 1985 n. 47, articoli 7, 8, 12 e 17) Correttamente il giudice del merito rileva ex officio - ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Cc, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica
- la nullità del contratto di appalto nella parte in cui prevede l’esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia. Trattasi, infatti, di nullità originaria, rilevabile di ufficio, senza che quindi possa ravvisarsi il vizio di ultrapetizione, atteso che ai fini della pronuncia della nullità rileva unicamente la comune volontà delle parti di dare, comunque, esecuzione alle opere appaltate pure in assenza di concessione.
Cassazione Sezione III, sentenza 29 marzo 2012 n. 5078 Risoluzione - Per inadempimento – Accertamento - Insindacabilità in Cassazione - Limiti. (Cc, articolo 1495; Cpc, articolo 360)
L’apprezzamento del giudice del merito sulla sussistenza di elementi comprovanti l’inadempimento (e la sua gravità) nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione, se immune da errori logici o giuridici. Il giudice del merito, inoltre, al riguardo non è tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo e adempie all’obbligo della motivazione quando giustifica compiutamente la propria decisione in base alle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della statuizione.
Cassazione Sezione I, sentenza 26 marzo 2012 n. 4792
Passivo fallimentare - Ammissione al passivo – Domanda di ammissione - Termini - Scadenza in giorno festivo - Conseguenze. (Cpc, articolo 155; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 16, 93 e 101; Dlgs 9 gennaio 2006 n. 5)
Per i termini a ritroso la scadenza in un giorno festivo determina l’anticipazione e non la posticipazione della scadenza stessa. La violazione del termine perentorio di cui agli articoli 93, comma 1, e 16, comma 1, n. 5, della legge fallimentare, non determina - peraltro - la decadenza dal diritto di insinuarsi al passivo, essendo consentita anche la insinuazione tardiva. L’unica conseguenza della violazione del temine perentorio in questione - quindi - consiste nel fatto che la domanda non può qualificarsi tempestiva ed è soggetta alla disciplina delle domande tardive. La nuova disciplina delle domande tardive, introdotta dal decreto legislativo n. 5 del 2006 - applicabile nella specie ratione termporis - comunque, in nulla differisce, quanto a forme e procedure da quella stabilita per le domande tempestiva, alle quali espressamente rinvia il comma 2 dell’articolo 101 della legge fallimentare. La tardività, dunque, comporta - da un lato - unicamente il rischio di parziale incapienza in relazione ai riparti parziali eventualmente eseguiti nelle more, dall’altro che legittimamente il giudice delegato prende in considerazione, per l’inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, anche una domanda di ammissione tardiva. (Una diversa soluzione, che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pure in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nella adunanza già fissata - ha precisato la Suprema corte contrasterebbe ingiustificatamente con l’obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti, perseguito dalla legge).