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Notiziario online – newsletter n.11
Cassazione Sezione VI, ordinanza 15 marzo 2012 n. 4171
Domanda - In sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Da parte dell’opposto - Condizioni - Limiti.
(Cc, articolo 2041; Cpc, articoli 167, 183 e 645)
Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una Pa, il riconoscimento dell’ utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Deriva da quanto precede, pertanto, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’articolo 645, comma 2, e, dunque, anche l’articolo 183, comma 5, del Cpc - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione
e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta, o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Corte d’appello di Roma, sezione III, sentenza 24 febbraio 2012 n. 1015
Locazione non abitativa - Vendita dell’immobile - Diritto di prelazione - Sussistenza - Condizioni - Vendita in blocco - Esclusione - Caratteri. (Legge 27 luglio 1978 n. 392, articolo 38; Cc, articolo 2697)
Il diritto di prelazione o di riscatto a favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l’identità dell’immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di vendita in blocco dell’intero edificio nel quale sia compresa l’unità immobiliare locata, ma anche nel caso di vendita di beni astrattamente suscettibili di alienazione separata e tuttavia considerati dalle parti del contratto di compravendita come un unico oggetto, dotato come tale di una propria identità funzionale e strutturale. In questo caso spetta al conduttore dare la prova che le parti hanno considerato i vari immobili ceduti come unità distinte, prive di qualsiasi elemento unificatore, hanno cioè inteso concludere una vendita cumulativa facendola, peraltro, apparire simulatamente come vendita in blocco al solo scopo di pregiudicare le aspettative del conduttore.