Newsletter 5
Notiziario on line – news letter n.5
OPERE PUBBLICHE Appalto di opere pubbliche - Poteri di controllo e ingerenza della pubblica amministrazione – Esenzione da responsabilità per il committente - Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2051) In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza della Pa nell’esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente. (M.Pis.) n Sezione III, sentenza 22 febbraio 2008 n. 4591 - Pres. Nicastro; Rel. Spirito; Pm (conf.) Marinelli; Ric. Squillaci; Controric. Comune di Troina
Appalto - Obblighi dell’appaltatore - Indagini idrogeologiche del terreno - Necessità. (Rd 350/1895, articolo 5; Cc, articoli 1667, 1668 e 1669) L’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell’appaltatore di opere pubbliche, dipendendo l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le fondazioni. Ne segue che la cosiddetta sorpresa geologica non può essere invocata dall’appaltatore per esimersi dall’obbligo, che gli è proprio, di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l’opera deve essere realizzata. (M.Pis.) n Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008 n. 3932 - Pres. Losavio; Rel. Del Core; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Impresa edile F.lli Mongaretto Srl; Controric. Comune di Fano
Contributi - Prescrizione - Termine - Disciplina. (Cc, articolo 2948; disposizioni di attuazione del Cc,articolo 252; legge 335/1995, articolo 3, commi 9 e 10) Con l’entrata in vigore della legge 335/1995 che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. n Sezioni Unite, sentenza 7 marzo 2008 n. 6173 - Pres. Vittoria; Rel. Miani Canevari; Pm (diff.) Iannelli;Ric. Inps; Res. Condominio Urso di Via Eumelo 39 Siracusa
LA NOTA Le sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza che si era manifestato in seno alla Sezione lavoro sulla questione della conservazione del termine decennale di prescrizione per i contributi maturati anteriormente alla legge 335/1995 (che ha ridotto il termine a cinque anni) per effetto della denuncia del lavoratore o dell’accertamento ispettivo successivo a tale data. Con la sentenza 6173/2008 viene confermato l’orientamento maggioritario (temporaneamente contraddetto dalla sentenza 18540/2004), per il quale l’immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (salve le ipotesi di denuncia del lavoratore o di accertamento ispettivo) delinea una netta cesura tra vecchio e nuovo, che determina effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere (Cassazione 4153/2006); al contrario, non si può ritenere che la riduzione del termine di prescrizione sia sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996 non intervenga la denuncia del lavoratore. (F.S.Iv.)