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Cassazione Sezione III, sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289 - Titolo esecutivo - Decreto monitorio - Nuova notificazione - Azione esecutiva nei confronti di soggetto non indicato nell’ingiunzione - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 474, 480 e 654)
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto e a questo notificato è azionabile esecutivamente nei confronti del debitore, senza che occorra una nuova notificazione del titolo, prima o contestualmente al precetto.
Tale nuova notificazione, peraltro, è indispensabile ove il creditore intenda agire esecutivamente non nei confronti del soggetto destinatario dell’ingiunzione, ma di altro - non indicato in questa - per la pretesa sua qualità di obbligato solidale. Quest’ultimo, infatti, deve essere messo in grado non solo di conoscere quale è il titolo ex articolo 474 del Cpc in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione,ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’articolo 480 del Cpc. (Nella specie, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di un condominio, era stato azionato esecutivamente contro uno dei condomini.
Quest’ultimo, senza porre in discussione l’ammissibilità dell’intrapresa azione esecutiva nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale, si era limitato a eccepire la mancata notificazione, a lui, del decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha accolto il ricorso).
Cassazione Sezione II, sentenza 18 novembre 2011 n. 24330 - Inadempimento - Prova dello stato d’insolvenza - Emissione a carico del debitore di decreto ingiuntivo di importo rilevante - Sussiste. (Cc, articolo 1186)
Il mero inadempimento di un’obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d’insolvenza né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall’articolo 1186 del Cc, né, infine, il mero inadempimento di un’obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d’insolvenza rilevante ai sensi dell’articolo 1186 del Cc. Dimostrano, invece, uno stato d’insolvenza sia l’emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.