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Notiziario online – newsletter n.5
Cassazione Sezione II, sentenza 27 ottobre 2011 n. 22418
Bene mobile registrato - Iscritto nei pubblici registri - Effetti - Buona fede da parte dell’acquirente - Rilevante solo ai fini del termine dell’usucapione - Sussiste. (Cc, articoli 815, 1153 e 1156)
Un bene mobile perché sia identificato, ai sensi dell’articolo 815 del Cc, quale bene mobile registrato è necessario che sia stato realmente iscritto nei pubblici registri. L’iscrizione o lamancata iscrizione del bene nei registri pubblici determina anche una diversità di disciplina soprattutto in ordine all’acquisto del bene «a non domino». Se un bene mobile che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell’articolo 815 del Cc, è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all’articolo 1153 del Cc, senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell’acquirente. Se, invece, il bene è iscritto nei pubblici registri l’acquirente del bene da chi non è proprietario non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l’articolo 1156 del Cc, l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, l’acquisto di un tale bene si opera solo con l’usucapione ordinaria o abbreviata, restando la buona fede rilevante, unicamente, ai fini del termine dell’usucapione stessa.
Corte d’appello di Firenze, sezione II civile, sentenza 22 dicembre 2011 n. 1694
Contratto di compravendita con spedizione – Contratto di trasporto - Autonomia - Sussistenza – Inadempimento al contratto di trasporto – Risarcimento del danno - Titolarità del diritto - Individuazione. (Cc, articoli 1510, 1683 e 1689)
Nella vendita con spedizione regolata dall’articolo 1510, comma 2, del Cc il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente e acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia, ed è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli 1683 e seguenti del codice civile. Pertanto il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.