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Notiziario online – newsletter n.3
Cassazione Sezione III, sentenza 30 novembre 2011 n. 25592
Responsabilità e risarcimento - Dismissione unilaterale del cantiere - Da parte dell’appaltatore - Responsabilità per i danni derivati a terzi – Sussiste - Limiti. (Cc, articoli 1665 e 2051)
La dismissione unilaterale del cantiere, da parte dell’appaltatore, non comporta, di per sé, il venire meno degli obblighi di custodia dell’appaltatore, tenuto conto della previsione dell’articolo 1665, comma 3, del Cc, che presuppone che l’appaltatore si liberi dei propri obblighi nei confronti dei terzi soltanto quando (ri)consegni i beni al committente. Fino a tale momento, infatti, l’appaltatore mantiene un vero e proprio potere di fatto sulla cosa, né tale affermazione può trovare smentita nella circostanza che in concreto questo non venga esercitato, essendo rilevante, ai fini dell’art. 2051 del Cc, la possibilità di detto esercizio e non l’esercizio effettivo.
Cassazione Sezione III, sentenza 30 novembre 2011 n. 25592 -
Responsabilità e risarcimento - Lavori di manutenzione di una strada - Danni ai terzi – Responsabilità dell’appaltatore - Limiti - Concorrente responsabilità dell’ente proprietario - Condizioni. (Cc, articoli 1665 e 2043)
In caso di appalto di diritto privato l’appaltatore risponde nei confronti dei terzi per danni verificatisi a causa di lavori di manutenzione ovvero di rifacimento di un tratto di strada, qualora - a prescindere dall’eventuale responsabilità concorrente dell’ente proprietario della strada e committente dei lavori – non abbia effettuato nei confronti di quest’ultimo la consegna ai sensi dell’articolo 1665 del Cc. L’accertamento dell’avvenuta ricezione della consegna dell’opera da parte del committente rientra nei poteri del giudice del merito, non sindacabile in cassazione, se congruamente e logicamente motivato.