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Notiziario online – newsletter n.2




Corte d’appello di Napoli, sezione III, sentenza 9 gennaio 2012 n. 16


Risoluzione contrattuale - Diritto alla restituzione delle somme versate - termine di prescrizione - Decorrenza dal giorno del pagamento e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza. (Cc, articolo 2943)


Quando il contratto è dichiarato risolto con pronuncia giudiziale, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate (che, in base alla disciplina generale di cui all’articolo 2943 del Cc, può essere interrotta dal titolare del diritto alla restituzione, con domanda giudiziale o con atti diversi dalla stessa), non inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, ma da quello del pagamento. L’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto annullato, risolto o rescisso (o che comunque faccia venir meno il vincolo originariamente esistente), è, infatti, quella di ripetizione di indebito oggettivo, che efficacia retroattiva, con caducazione fin dall’origine dell’atto e della modifica della situazione giuridica preesistente.




Corte d’appello di Napoli, sezione II-bis, sentenza 11 gennaio 2012 n. 29


Obbligazioni pecuniarie - Imputazione del pagamento - Consumazione della facoltà al momento del pagamento - Irrilevanza di una successiva dichiarazione - Fattispecie. (Cc, articolo 1193)


Secondo quanto previsto, in tema di adempimento di obbligazioni, dal comma 1 dell’articolo 1193 del codice civile, chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intenda soddisfare. La facoltà di imputare il pagamento a uno fra più debiti va esercitata e si consuma all’atto del pagamento, essendo una successiva dichiarazione del debitore giuridicamente inefficace senza l’adesione del creditore.


Non è idonea a valere quale manifestazione di esercizio della facoltà prevista dal citato articolo, la nota scritta dal debitore che presenti discrasie tra la


data dell’asserito pagamento e la data della medesima nota. (Nella specie, tuttavia, era stata anche contestata l’effettiva ricezione di detta dichiarazione da parte del creditore).