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Notiziario on line – news letter n.4
OBBLIGAZIONI IN GENERE Cessione di credito - Credito nei onfronti della Pubblica Amministrazione - Adesione – Condizioni - Limiti - Contratti in corso e contratti esauriti - Differenze. (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, articolo 9; Rd 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 69 e 70) L’articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l’adesione dell’amministrazione, l’adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all’amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. L’adesione dell’amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo articolo 70, il cui comma 3 prescrive che «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1865 n. 2248, articolo 9, allegato E » a norma del quale «sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata». La necessità dell’adesione dell’amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l’inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è «in corso» e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell’esaurirsi del rapporto contrattuale. Una tale soluzione trova il suo fondamento nella ratio della norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l’amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale del l’articolo 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 e torna ad applicarsi quella generale del ricordato articolo 69 del medesimo decreto. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 5 febbraio 2008 n. 2665 -Pres. Varrone; Rel. D’Amico; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Comune di Monreale; Controric. e ric. inc. International Factors Italia Spa
Cessione di credito - Notificazione al debitore ceduto - Notificazione nelle forme del codice di rito - Necessità - Esclusione. (Cc, articolo 1264) La notificazione al debitore ceduto, previsto dall’articolo 1264 del Cc quale presupposto per il perfezionamento della cessione del credito non si identifica con quell’effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma può realizzarsi con un atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 5 febbraio 2008 n. 2665 - Pres. Varrone; Rel. D’Amico; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Comune di Monreale; Controric. e ric. inc. International factors Italia Spa