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Notiziario on line – news letter n.2


Rassegna delle massime della Cassazione civile Sezioni Unite, sentenza 7 marzo 2008 n. 6173 - Pres. Vittoria; Rel. Miani Canevari; Pm (diff.) Iannelli; Ric. Inps; Res. Condominio Urso di Via Eumelo 39 Siracusa


IL MASSIMARIO Contributi - Prescrizione - Termine - Disciplina. Contributi - Prescrizione - Termine - Disciplina. (Cc, articolo 2948; disposizioni di attuazione del Cc, articolo 252; legge 335/1995, articolo 3, commi 9 e 10)


Con l'entrata in vigore della legge 335/1995 che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. ********* Sezione III, sentenza 22 febbraio 2008 n. 4591 - Pres. Nicastro; Rel. Spirito; Pm (conf.) Marinelli; Ric. Squillaci; Controric. Comune di Troina IL MASSIMARIO Appalto di opere pubbliche - Poteri di controllo e ingerenza della pubblica amministrazione - Esenzione da responsabilità per il committente - Esclusione. Appalto di opere pubbliche - Poteri di controllo e ingerenza della pubblica amministrazione - Esenzione da responsabilità per il committente - Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2051) In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza della Pa nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente


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CONTRATTI IN GENERE


Sezione II, sentenza 6 febbraio 2008 n. 2800 - Pres.Elefante ; Rel. Schettino; Pm (conf.) Ceniccola; Ric.Locapal Srl; Acem Mason immobiliare


Inadempimento - Eccezione inadimpleti contractus - Fondamento - Conseguenze – Valutazione comparativa della condotta dei contraenti – Necessità - In tema di appalto. (Cc, articoli 1175, 1460 e1655) Il principio che sorregge l’eccezione inadimpleti contractus , e che trova la sua enunciazione nella formulazione dell’articolo 1460 del Cc, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è esteso - secondo il principio interpretativo – integrativo correlato all’obbligo di correttezza delle parti - alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione e di informazione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e, cioè, al pagamento del corrispettivo, per il committente, e al compimento dell’opera, per l’appaltatore), ma anche a quelle cosiddette collaterali di collaborazione, privilegiandone l’apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell’obbligato abbia dato causa a quello del creditore.