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Notiziario online – newsletter n.15
Tribunale di Varese - Sezione I civile - Sentenza 21-22 gennaio 2011 n. 98
Decreto ingiuntivo: l’infondatezza dell’opposizione se conosciuta dalla parte fa scattare l’indennizzo
Procedimento civile - Responsabilità aggravata - Condanna della parte occombente a una somma equitativamente determinata - Decreto ingiuntivo per la consegna di cosa determinata concessa in comodato - Colpevole proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo manifestamente infondata - Dichiarazione scritta della amministratrice della società opponente da cui risulta la consapevolezza della infondatezza dell’opposizione - Fattispecie - Trasferimento nel contesto giudiziario del terreno di scontro dei coniugi in lite.
Cc, articolo 1810; Cpc, articoli 96 e 115)
Ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del Cpc, deve essere condannata al pagamento di una sanzione pari a diecimila euro, la società che interpone opposizione a decreto ingiuntivo per la consegna di un macchinario, la quale sia colpevolmente manifestamente infondata, essendo la parte perfettamente a conoscenza della natura del contratto di comodato e del proprio impegno a restituire il bene oggetto di cosiddetto prestito d’uso, come risulta da una dichiarazione sottoscritta dall’amministratore della società opponente. (Nella specie, peraltro, in base al “notorio giudiziario”, gli amministratori delle società parti in giudizio sono tra loro coniugati e parti in lite anche in altri tre processi civili, tra cui quello di separazione giudiziale, pendenti avanti al medesimo ufficio giudiziario).
Cassazione Sez. II, sentenza 7 marzo 2011 n. 5388
Difformità e vizi dell’opera - Riconoscimento da parte dell’appaltatore - Assunzione dell’obbligo di eliminarli - Nuova obbligazione - Prescrizione – È quella decennale. (Cc, articoli 1333, 1667 e 2944)
Qualora l’appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione seguita e, riconoscendo la propria responsabilità, prenda l’impegno di eliminarli, proponendo i rimedi idonei a escludere in modo definitivo gli inconvenienti, sorge - a carico dell’appaltatore medesimo - una nuova obbligazione, novativa di quella originaria ex lege, come tale soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione.
Cassazione Sez. II, sentenza 7 marzo 2011 n. 5388
Difformità e vizi dell’opera - Rovina e difetti cose immobili - Condizioni - Fattispecie - Difetti conseguenti a errate indicazioni del committente - Irrilevanza. (Cc, articolo 1669)
Le disposizioni di cui all’articolo 1669 del Cc, in quanto finalizzate a garantire sia la stabilità, sia l’abitabilità dell’immobile, non attengono solo ai vizi radicalmente inficianti le componenti strutturali dell’immobile e determinanti pericolo di rovina, ma anche a quelli che, incidendo gravemente e permanentemente sulla fruibilità abitativa, lo renderebbero ove non eliminati, inidoneo a assolvere alla sua naturale destinazione. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto sia quanto ai difetti relativi al posizionamento degli infissi - elementi di fondamentale importanza ai fini della protezione dalle intemperie e della illuminazione naturale degli alloggi e, quindi, evidentemente rilevanti ex articolo 1669 del Cc in quanto direttamente incidenti sulla vivibilità degli stessi - sia in ordine agli allacci idrici - altrettanto rilevanti ai fini della responsabilità in questione - che era irrilevante che i vizi accertati fossero derivati dalle indicazioni fornite da gli stessi soci della cooperativa committente, pronotatari degli alloggi oggetto del contratto di appalto, atteso che l’appaltatore che non sia un nudus minister del committente, essendo professionalmente in grado di valutare l’adeguatezza tecnica del progetto - e, quindi, a fortiori , delle eventuali richieste di modifica formulate in corso d’opera – è tenuto anche a rispondere dei vizi costruttivi eventualmente derivati dalle stesse).