Newsletter 42
Notiziario on line – news letter n.42
APPALTO Contratto - Vendita - Differenze - Prevalenza della fornitura dei materiali o del lavoro – Accertamento - Criteri - Fattispecie. (Cc, articoli 1470, 1655 e1658)
La differenza tra il contratto di appalto e quello di compravendita,per quanto riguarda la commissione a fornire cosa futura prodotta o fornita da chi compie il lavoro, risiede nella prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti, della fornitura della materia o cosa (vendita) ovvero del lavoro (appalto d’opera). Per aversi un contratto di vendita, in particolare, è necessario che l’oggetto primario della prestazione consista nel trasferimento del bene, rispetto al quale l’eventuale lavorazione deve avere natura di obbligazione meramente accessoria. (Nella specie in applicazione del principio di cui sopra il tribunale ha affermato che il contratto oggetto di giudizio non poteva qualificarsi quale vendita, ma solo come appalto, posto che il materiale era fornito direttamente da una parte e ’altra aveva assunto non già un’obbligazione di dare, bensì un facere consistente nella lavorazione del prodotto iniziale mediante trasformazione in telai per serbatoi). Tribunale di Chieti, sentenza 25 gennaio
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PROVA CIVILE Falso - Abusivo riempimento di documento sottoscritto in bianco - Querela di falso - Necessità. (Cpc, articolo 221)
Per contrastare l’abusivo riempimento di un documento sottoscritto in bianco con dichiarazioni non corrispondenti a una regolamentazione pattizia è necessaria la proposizione della querela di falso. n Corte d’appello di Potenza, sezione Lavoro, sentenza 23 gennaio 2008 - Pres. Ferrone; Rel. Marotta
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OBBLIGAZIONI IN GENERE Adempimento - Obbligazione pecuniaria – Pagamento - Assegno circolare - Rifiuto da parte del creditore - Condizioni - Limiti - Conseguenze. (Cc,articolo 1277)
L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria va inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito, nella quale le parti devono collaborare osservando un comportamento da alutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Se, in particolare, il debitore paga con assegno circolare, attese le caratteristiche dell’assegno di traenza, connotate dalla precostituzione della provvigione, lo stesso integra un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicché il pagamento effettuato con tale mezzo può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo (che il creditore stesso deve allegare e, all’occorrenza, anche provare), fermo che l’effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell’assegno. (M.Fin.) n Sezione III, sentenza 10 marzo 2008 n. 6291 - Pres. Varrone; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Golia; Ric. Allianz subalpina assicurazioni Spa; Controric. Giuffrida