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Newsletter 41

Notiziario on line – news letter n.41


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 3 SEZIONE CIVILE SENTENZA 25/01/2008, N. 1697 MASSIMA REDAZIONALE Giudizio accertamento negativo di debenza al comune del canone acqua – contestazione della misura del corrispettivo – obbligo per il GdP di determinazione della corretta misura - sussiste “Qualora in un giudizio secondo equità avanti al giudice di pace, introdotto dall'utente per l'accertamento negativo della debenza di somme richieste dal comune per il servizio di erogazione dell'acqua potabile comunale, l'utente abbia contestato non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del corrispettivo richiesto, così ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo è stato determinato, la decisione del giudice di pace, una volta negata la validità di quella modalità di determinazione, non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta di pagamento del canone, ma deve provvedere alla determinazione del diverso corrispettivo dovuto, sulla base o dell'applicazione in modo corretto dei criteri predeterminati dal comune o di un diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto. (M.Pis.)”




CORTE DI CASSAZIONE , SEZIONE 1 SEZIONE CIVILE SENTENZA 21/01/2008 , N. 1218 MASSIMA REDAZIONALE Novazione – elementi essenziale – carenza – invalidità obbligazioni assunte – esclusione – conseguenze. “Sono elementi essenziali della novazione, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella non equivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere la originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Anche in difetto di novazione, peraltro, i mutamenti apportati dalla comune volontà delle parti al contenuto originario dell'obbligazione sono validi ed efficaci e determinano pertanto un mutamento del contenuto della stessa, ancorché il titolo rimanga quello originario. In difetto di novazione potranno essere opposte alla parte che agisce per l'adempimento tutte le eccezioni nascenti dal rapporto originario, ma le modificazioni del contenuto della prestazione non saranno nulle o inefficaci per questo solo fatto. (M.Fin.)”



CORTE DI CASSAZIONE , SEZIONE 1 SEZIONE CIVILE SENTENZA 18/01/2008 , N. 974 MASSIMA REDAZIONALE Prova documentale – procedimento di verificazione della scrittura privata o della sottoscrizione – scritture di comparazione – presupposti. In tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli articoli 214 e 215 del Cpc ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che non vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, il giudice di merito, che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione, non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione; al riguardo l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità, mentre l'inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta si riflette sull'esito dell'istanza di verificazione senza determinarne l'inammissibilità. (M.Pis.)