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Notiziario online – newsletter n.9
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 21 settembre-25 ottobre 2010 n. 21860
Nel giudizio di ammissibilità del concordato non sindacabile la relazione sulla fattibilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Proposta dell’imprenditore - Relazione del professionista incaricato - Giudizio di ammissibilità - Poteri di controllo del tribunale - Contenuto - Verifica dell’adeguatezza della relazione a fornire elementi di valutazione per i creditori - Sussistenza - Fattibilità del piano concordatario e veridicità dei dati aziendali attestati nella relazione - Sindacato di merito - Esclusione. (Rd 267/1942, articoli 161, 162 e 173.)
In sede di giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dall’imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza, al fine di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare un consenso non viziato da una falsa rappresentazione della realtà, il tribunale deve verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all’attestazione di veridicità dei dati aziendali. Il potere di controllo del tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata non può, però, giammai sovrapporsi, nell’effettuare il giudizio di ammissibilità, alla valutazione sul merito della fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta concordataria. Né il tribunale può sindacare la veridicità dei dati aziendali ivi attestata, essendo tale accertamento riservato dalla legge al commissario giudiziale.
Cassazione Sezione III, sentenza 12 novembre 2010 n. 22945
Conto corrente - Approvazione tacita dell’estratto conto - Conseguenze - Incontestabilità del debito - Esclusione. (Cc, articoli 1372, 1832 e 1857)
L’incontestabilità delle risultanze del conto, conseguente all’approvazione tacita dell’estratto, a norma dell’articolo 1832 del Cc, si riferisce agli accrediti e agli addebiti nella loro realtà fenomenica, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano, di talché l’approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano l’incontestabilità del debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita.