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SE NON ESISTE TECNOLOGIA PER EVITARE L'INFORTUNIO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE È OGGETTIVA
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 14 gennaio-25 febbraio 2008 n. 4718 (Presidente Marrone; Relatore Lanzillo; Pm - conforme - Fedeli) LA MASSIMA Responsabilità civile - Infortunio sul lavoro - Inesistenza di accorgimenti tecnici atti a evitare l'infortunio - Responsabilità oggettiva dell'impresa - Sussiste. (Cc, articolo 2087; Dpr 27 aprile 1955 n. 547 articoli 2, 6 e 82) Qualora non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono farsi gravare sul lavoratore infortunato e la responsabilità conseguente all'inosservanza dell'articolo 82 del Dpr 27 aprile 1955 n. 547 - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'articolo 2087 del Cc - è (anche) una responsabilità oggettiva, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità di macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse. Responsabilità civile - Infortunio sul lavoro - Manomissione del macchinario da parte del lavoratore infortunato - Mancanza di prova sulla diffida a tale manomissione da parte dell'impresa - Concorso di colpa del lavoratore - Non sussiste. (Cc 1227; Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articoli 2, 6 e 82) Non sussiste concorso di colpa a carico del lavoratore che abbia subito l'infortunio per aver manomesso gli apparati di protezione ove l'impresa non fornisca la prova di avergli impartito idonee istruzioni e di averlo diffidato da tale comportamento.
LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA Previdenza (assicurazioni sociali) - Inail - Assicurazione infortuni sul lavoro - Responsabilità - dell'infortunato - Colpa del lavoratore - Eliminazione di quella del datore di lavoro - Esclusione. (Cc, articolo 2087; Cp, articoli 40 e 41)
A differenza del fatto doloso del lavoratore infortunato, che esclude la responsabilità del datore di lavoro (e dei suoi preposti) ed esula dal rischio assicurato, la colpa del medesimo lavoratore, concretizzandosi nell'imprudenza o nell'inosservanza delle regole tecniche nell'uso delle macchine (e dei relativi dispositivi di sicurezza), non elimina quella del datore di lavoro per la mancata adozione delle cautele e della vigilanza prescritte per l'utilizzazione delle macchine stesse, in quanto la colpa del lavoratore - tranne il caso del cosiddetto rischio elettivo, generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso - può assumere soltanto efficacia di concausa o di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento infortunistico, la cui verificazione sarebbe stata impedita dall'adozione delle cautele e vigilanze suddette. Sezione Lavoro, sentenza 30 gennaio 1985 n. 633
Previdenza (assicurazioni sociali) - Inail - Assicurazione infortuni sul lavoro - Prevenzione infortuni - Obblighi dei prestatori e dei datori di lavoro - Ripari o dispositivi relativi a presse, trance e macchine simili - Tassatività - Adozione da parte del datore di lavoro di meccanismi di sicurezza diversi - Divieto. (Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articolo 115)
L'articolo 115 del Dpr 27 aprile 1955 n. 547 («Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), nell'indicare, in relazione alle presse, trance e macchine simili, vari ripari o dispositivi da adottare, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, al fine di evitare lesioni ai lavoratori che vi sono addetti, detta un elenco rigido e tassativo di tali ripari o dispositivi, con la conseguenza che la possibilità di scelta riservata all'imprenditore deve esercitarsi nell'ambito dell'elenco predetto, non essendogli consentita l'adozione di meccanismi di sicurezza diversi da quelli che la norma prescrive in quanto idonei a prevenire infortuni nonostante imprudenza, negligenza o disattenzione dei lavoratori. Sezione Lavoro, sentenza 30 gennaio 1985 n. 633 Svolgimento del processo Con atto notificato il 10/4/2004 a (A) ved. (B) ed a (C), la s.n.c. (K) di (D) e (E), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 4 giugno-20 ottobre 2003 n. 992 della Corte di appello di Bari, che ha respinto l'appello proposto contro la condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia, a seguito della morte sul lavoro del suo dipendente, (B). Il medesimo ricorso per cassazione è stato successivamente notificato, in data 8/6/2004, a (A), per un errore nella prima richiesta di notificazione.
Espone la ricorrente che il 26/11/1987, all'interno della cava di pietra da essa gestita, (B) è deceduto mentre eseguiva lavori di manutenzione su di un autocarro provvisto di cassone ribaltabile, a causa dell'improvvisa chiusura del cassone, che l'operaio aveva sollevato per eseguire i lavori.
Gli accertamenti compiuti dai carabinieri, dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Foggia e dalla Regione Puglia avevano accertato che la vittima aveva manomesso gli spinotti siti sul carrello e non aveva utilizzato i puntelli di sostegno del cassone, durante l'esecuzione dei lavori. Le indagini iniziate a carico dell'impresa dalla Procura della Repubblica di Foggia sono state pertanto archiviate.
Gli eredi del (B) però - cioè la moglie, (A), e i due figli, (C) e (F) - hanno convenuto la (K) davanti al Tribunale di Foggia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro congiunto.
La società ha resistito alle domande, affermando che l'incidente era da ascrivere alla colpa esclusiva della vittima.
Nel corso del giudizio è volontariamente intervenuto l'INAIL, chiedendo il rimborso di euro 302.714.448, per prestazioni erogate in favore dei superstiti, ed è stata disposta ed esperita CTU sulle cause del sinistro e sulle misure antinfortunistiche adottate dall'impresa.
Con sentenza n. 16080/2001 il Tribunale di Foggia ha attribuito alla (K) la responsabilità dell'incidente e l'ha condannata a pagare agli attori euro 307.125.000 (pari ad euro 102.375,000 per ciascuno di essi), ed euro 23.250.000, in favore della (A), in risarcimento del danno biologico da essa subito; oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su tutte le somme. Si è invece dichiarato incompetente a decidere sulla domanda dell'Inail, ritenendo la causa di competenza del giudice del lavoro. La (K) ha proposto appello, chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande e la dichiarazione di inammissibilità della domanda della (A) di risarcimento del danno biologico, perché non tempestivamente proposta. In subordine, ha chiesto che venisse accertato quanto meno il concorso di colpa della vittima, previo esperimento di nuova CTU, alla luce degli accertamenti contenuti in una perizia di parte da essa depositata.
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
La (K) propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso (A). Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in grado di appello, nonostante le denunciate incongruenze. Il CTU infatti, dopo avere premesso che all'epoca del fatto non esistevano mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto del cassone ribaltabile dell'autocarro, allorché era sollevato, ha imputato alla (K) di non avere predisposto le misure per il fermo assoluto, e il giudice di appello ne ha seguito le conclusioni, sebbene la ricorrente avesse prodotto una relazione tecnica di parte, ove si dimostrava che il cassone si è chiuso poiché il (B) lo aveva disancorato dal carrello, sfilando i due pistoni di supporto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 82, e l'/A> /A> omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per le stesse ragioni di cui sopra, cioè per avere la sentenza impugnata imputato all'impresa la responsabilità di non avere adottato misure di prevenzione, senza specificare quali mezzi essa avrebbe dovuto adottare e senza motivare in ordine al fatto che la disgrazia avrebbe potuto verificarsi anche se il (B) avesse utilizzato i puntelli di sostegno del cassone. In tal modo, la Corte di appello ha interpretato il citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 82 come se le relative disposizioni addossassero al datore di lavoro una responsabilità oggettiva, indipendente dal grado di colpa a lui riferibile.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 6, e l'/A> omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte di appello trascurato di prendere in esame prove orali e documentali determinanti al fine di dimostrare che il sinistro non è ad essa imputabile. Ha omesso di esaminare, in particolare, le risultanze probatorie da cui risulta che il (B) aveva eseguito di sua iniziativa operazioni e manovre non di sua competenza, idonee a compromettere la sua sicurezza, senza rispettare il disposto del citato articolo 6, e le misure precauzionali prescritte dall'impresa. Dall'istruttoria della Regione Puglia era infatti emerso che l'infortunio non è stato provocato dal cedimento di una parte strutturale dell'attrezzatura di ribaltamento, né dal malfunzionamento della stessa, ma dalla manomissione dei pistoni da parte del (B).
Con il quinto motivo - la cui trattazione logicamente precede quella del quarto motivo, che attiene solo alla liquidazione dei danni - la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2043, 2056, 1226 c.c., e articolo 1227, commi 1 e 2, e articoli 2087, 2697 c.c., e articoli 40 e 41 c.p., e DPR n. 547 del 1955 articolo 6 nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, alla luce di tutte le censure di cui ai primi tre motivi, non ha attribuito all'infortunato quanto meno un concorso di colpa in ordine al sinistro.
I primi tre motivi ed il quinto motivo vanno esaminati insieme, poiché tutti attengono ai criteri in base ai quali la Corte di appello ha ricostruito le modalità del fatto ed ha attribuito l'intera responsabilità dell'incidente alla (K).
I suddetti motivi di ricorso non sono fondati.
In primo luogo non ricorre alcuna delle denunciate violazioni di legge.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1955, articolo 82, in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, enuncia esattamente il principio a cui si è attenuta la Corte di appello: cioè l'obbligo di far sì che le macchine che «...per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni».
Non si può ovviamente rimproverare al datore di lavoro di non avere utilizzato strumenti tecnici all'epoca inesistenti, ma il risultato della maggior possibile sicurezza deve essere nondimeno garantito. Qualora poi non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono certo farsi gravare sul lavoratore infortunato.
La responsabilità conseguente all'inosservanza dell'articolo 82 cit. - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'articolo 2087 c.c., - è (anche) una responsabilità oggettiva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità dei macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.
Solo la responsabilità oggettiva, infatti, garantisce una certa efficacia dissuasiva dall'uso di mezzi o attrezzature pericolose, facendo gravare i costi degli incidenti sull'impresa che tali mezzi utilizza, anziché sui lavoratori o sui terzi danneggiati.
Né è prospettabile violazione del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, articolo 6, ove non ne risultino dimostrati i presupposti di fatto: cioè che il dipendente infortunato non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza a disposizione o li abbia negligentemente manomessi; che non abbia informato il datore di lavoro degli eventuali difetti degli stessi, che si sia intromesso in mansioni e attività non di sua competenza ecc..
La valutazione relativa al ricorrere delle suddette circostanze attiene al merito della vertenza e spetta esclusivamente ai giudici delle fasi di merito, sicché le censure della ricorrente possono assumere rilievo solo sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione, risultando per il resto inammissibili.
La sentenza impugnata ha accertato che la (K) non ha fornito alcuna prova che il (B) abbia tenuto comportamenti in violazione dell'articolo 6; che l'automezzo non era dotato di alcun dispositivo di sicurezza né di alcun mezzo idoneo ad impedirne il ribaltamento; che tali non si possono considerare i puntelli, che non costituiscono di per sé soli un adeguato sistema di sicurezza; che dalle prove testimoniali è emerso che, tra le varie mansioni, il (B) svolgeva anche quella di manutenzione sul telaio del mezzo meccanico; che accanto al cadavere dell'infortunato sono stati trovati due pezzi di semiasse, sì che non si può escludere che il puntello posto a sostegno del ribaltabile si sia spezzato in due, provocando la caduta del cassone; che non vi è prova che la vittima avesse posto mano ai lavori di manutenzione di sua iniziativa e senza averne ricevuto l'incarico, né vi è prova che egli abbia tenuto alcuno dei comportamenti vietati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 6. La motivazione appare quindi ampia e coerente ed il convincimento dei Giudici di merito si richiama a tutte le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, acquisite nel corso del giudizio, di cui non è consentito in questa sede il riesame e la discussione, al fine di pervenire ad una diversa valutazione in ordine alle responsabilità.
Né la ricorrente afferma di avere fornito le prove che la Corte di merito ha ritenuto mancanti quelle idonee ad esimerla da responsabilità: in particolare, la prova di avere impartito al dipendente l'espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone; di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori; di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato, rendendolo edotto della mancanza di mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto, come prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, articolo 4, lettere b) e c), secondo cui il datore di lavoro deve «rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi» (lettera b); deve inoltre «disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione» (lettera c).
Se è vero che mezzi tecnici dell'epoca non consentivano di garantire l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge, particolarmente accurate avrebbero dovuto essere le disposizioni del datore di lavoro circa il divieto per i dipendenti di intraprendere date attività, o le istruzioni impartite al fine di renderli edotti dei rischi a cui erano esposti e dei mezzi per evitarli.
A proposito dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 115 si è affermato che il principio per cui i macchinari utilizzati dall'impresa debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza va coordinato con le disposizioni degli articolo 4, 68 e 72 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, la prima delle quali impone al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano infortuni; nonché con la già richiamata disposizione dell'articolo 2087 c.c., concernente l'ulteriore e più ampio obbligo di provvedere alla tutela delle condizioni di lavoro (Cass. civ. 30 gennaio 1985 n. 633).
La circostanza indicata dalla ricorrente, secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone al carrello, creando la situazione di pericolo, non sarebbe significativa - pur se fosse pienamente provata, ciò che la Corte di appello ha escluso - in mancanza della prova che il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti e circa i pericoli che essa poteva presentare, o che era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato la situazione di pericolo.
Ha ritenuto questa Corte che la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle cautele e della vigilanza prescritte per l'utilizzazione delle macchine (cfr. Cass. civ. 10 dicembre 1981 n. 6542; Cass. civ. 26 maggio 1981 n. 3453).
La decisione impugnata risulta quindi incensurabile anche nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa della vittima.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua eccezione di inammissibilità della domanda della (A) di risarcimento del danno biologico, domanda formulata non con l'atto introduttivo del giudizio, ma in corso di causa, all'atto della richiesta di ammissione dalla consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo non è fondato.
La Corte di appello ha giustamente rilevato in proposito che la (A) ha formulato, con l'atto di citazione, una domanda ampia e onnicomprensiva di risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti a causa del sinistro, nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, e che tale espressione è da ritenere comprensiva anche del danno biologico.
Ed invero, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico anche se non dovesse contenere alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (Cass. civ., Sez. 3, 26 febbraio 2003 n. 2869; Cass. civ., Sez. 3, 22 giugno 2006 n. 14456).
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme liquidate in risarcimento dei danni, sebbene i danneggiati non abbiano formulato espressa domanda in materia e sebbene le somme fossero state già rivalutate al momento della decisione.
Il motivo è infondato, sia perché in tema di responsabilità civile il danno da svalutazione monetaria non deve essere specificamente provato, essendo l'obbligazione risarcitoria obbligazione di valore, sia perché non risulta che la somma attribuita dal Tribunale in risarcimento sia stata determinata con riferimento alla data della liquidazione, anziché alla data dell'illecito, né la ricorrente ha indicato gli elementi da cui ciò si dovrebbe desumere.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerata la natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.