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Newsletter 38

Notiziario online – newsletter n.38





Corte di Cassazione, 14 luglio 2011 n. 15508


I titoli di credito possono essere utilizzati come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., per cui si presume l'esistenza del rapporto fondamentale sino a prova contraria da parte del debitore cartolare soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore. E' chiaro che l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento, implica l'esercizio di un'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che però è efficace solo tra le parti dello stesso, per cui il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente. Ne consegue che in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti tra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario, ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacchè - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa - non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere della prova.



Corte di Cassazione, 29 luglio 2011 n. 29935


Risponde di lesioni colpose l'amministratore delegato con poteri di spesa che non ha cambiato il parco macchine lasciando quelle obsolete che hanno causato l'incidente al lavoratore. Infatti in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale con un'organizzazione altamente complessa e con comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive: la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro, il quale ha la disponibilità dei mezzi di spesa e di programmazione della sostituzione dei macchinari oramai vetusti .



Corte di Cassazione, 25 luglio 2011 n. 29616


Il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. L'esborso delle somme dovute ai dipendenti, infatti, è un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa e deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni o gravi, precisi, concordanti indizi .



Tribunale Rimini, 20 agosto 2011


Opposizione allo stato passivo – Domanda di insinuazione al passivo ultratardiva.


L’accertamento della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo (onere in capo al creditore istante) deve essere compiuto sulla base di tutti gli elementi sussistenti nel caso in concreto, ivi comprese le presunzioni di cui all'articolo. 2729 c.c..



La comunicazione ex art. 92 L.F. è un atto recettizio, che può ritenersi riconosciuto dal destinatario ove vi sia la prova che sia stato consegnato al suo indirizzo. È, poi, onere del destinatario dimostrare di non averne senza colpa avuto notizia.