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Notiziario online – newsletter n.29
Cassazione N. 15699 DEL 15 LUGLIO 2011
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - NOMINA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - OBBLIGATORIETA'
POTERE DI INDICAZIONE DEL DEBITORE - LIMITI - RISPETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER LA NOMINA CURATORE - DIFETTO - POTERE INTEGRATIVO DEL TRIBUNALE – SUSSISTENZA
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all’art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore.
Tribunale Bolzano, 17 giugno 2011 - - Est. Francesca Bortolotti.
Società in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Affitto di azienda - Cancellazione della società dal registro imprese - Procedura di liquidazione ex articolo 2484 e seguenti c.c. - Necessità - Illegittimità della cancellazione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale istanza di fallimento.
In caso di liquidazione volontaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere preceduta dalla procedura di liquidazione prevista dagli articoli 2484 e seguenti c.c. (nel caso di specie, il Giudice del registro ha dichiarato illegittima la cancellazione della società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti prescritti dal codice civile per la liquidazione volontaria)
Tribunale Roma, 07 luglio 2011 - - Est. De Palo.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda comunicazione di recesso del curatore - Atto negoziale recettizio.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda - Termine per la comunicazione di recesso - Perentorietà.
Poiché l'atto negoziale con il quale il curatore, ai sensi dell'articolo 79, legge fallimentare, comunica il recesso dal contratto di affitto di azienda ha indiscutibilmente natura recettizia, la comunicazione deve pervenire al destinatario nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. Ha natura perentoria il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 79, legge fallimentare, concesso al curatore per recedere dal contratto di affitto di azienda pendente alla data di dichiarazione di fallimento.