Newsletter 20
Notiziario online – news letter n.20
C oncordato fallimentare e valutazione della proposta da parte del giudice delegato e delle garanzie offerte. -
Tribunale Pordenone 09 dicembre 2010 .
Concordato fallimentare - Pareva del curatore - Impugnazione del provvedimento che ordina la comunicazione della proposta al comitato dei creditori - Impugnazione - Modalità.
Concordato fallimentare - Comunicazione ai creditori della proposta - Verifica di legittimità del giudice delegato - Valutazione di merito - Esclusione.
Concordato fallimentare - Clausola limitativa del pagamento dei crediti in prededuzione - Inefficacia.
Concordato fallimentare - Garanzie - Consistenza - Valutazione - Sindacato del giudice delegato in ordine alla valutazione delle garanzie da parte del curatore del comitato dei creditori - Esclusione.
Tribunale Mantova, 09 dicembre 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Variazione del piano - Mutamento intervenuto dopo il voto dei creditori - Rilevanza - Omologazione del concordato - Esclusione.
Concordato preventivo - Variazione del piano intervenuta dopo il voto dei creditori - Mutamento relativo alla realizzazione di alcuni assets - Equivalenza dei flussi finanziari assicurati da nuovi contratti - Omologazione del concordato - Ammissibilità.
Una significativa variazione del piano concordatario - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente il concordato preventivo per la positiva realizzazione della proposta - intervenuta dopo la votazione dei creditori non può consentire l'omologa del concordato, attesa la stretta connessione che sussiste tra piano e proposta, tale da ritenere che il voto dei creditori sia stato espresso sulla proposta ma in ragione della prospettazione di una determinata strategia di realizzazione dell'attivo.
La modificazione del piano concordatario - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente il concordato preventivo per la positiva realizzazione della proposta - intervenuta dopo la votazione dei creditori che riguardi solo la realizzazione di alcuni determinati assets non impedisce l'omologazione del concordato ove possa essere stimata non determinante per i creditori in ragione dell'equivalenza in termini economici e finanziari dei nuovi contratti conclusi rispetto a quelli inizialmente previsti e quindi in ragione della sostanziale equipollenza dei flussi di entrata previsti rispetto a quelli originari.
Tribunale di Pordenone, 13 gennaio 2010 – Pres. Manzon – Est. Petrucco Toffolo.
Concordato preventivo – Relazione del professionista attestatore – Requisiti – Parere motivato sulla attendibilità e sostenibilità del programma – Necessità – Mera adesione al ricorso – Attestazione condizionata o con riserva – Inammissibilità del concordato.
Il professionista che nel concordato preventivo ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano svolge una funzione di garante nell’interesse dei terzi ed il tribunale è chiamato a verificare che il controllo effettuato da tale professionista sia effettivo e critico e non si limiti ad una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva al ricorso del debitore. In particolare, nella parte relativa all’attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili. In mancanza di tali requisiti, così come in presenza di una attestazione sottoposta a condizione o riserva, il ricorso per concordato deve essere dichiarato inammissibile.