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Newsletter 14

Notiziario online – news letter n. 14



Tribunale si Treviso, sentenza 2 marzo 2010 n.422


Risolubilità del contratto per vizi dell’opera – Presupposti - Configurabilità di un inadempimento grave - Necessità - Sussistenza. (Cc, articolo 1668)


Nel contratto d’appalto la presenza di difetti nell’opera commessa non implica necessariamente la risoluzione del contratto ex articolo 1668, comma 2, del Cc, a tal fine essendo invece necessario che si configuri un grave inadempimento dell’appaltatore, la cui ricorrenza può essere dal giudice ritenuta solo nel caso in cui, tenuto conto delle complessive opere appaltate, i vizi riscontrati siano tali da impedire o rendere assai difficoltosa al committente la fruibilità di queste.



Cassazione Sezione III, sentenza 30 marzo 2010 n. 7624


Compensazione - Crediti e debiti nascenti da uno stesso rapporto - Accertamento contabile - Da parte del giudice del merito - Deroga ai principi fondamentali dell’ordinamento - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articoli 1241 e 2697; Cpc, articoli 99, 101 e 112)


La circostanza che il giudice - in presenza di crediti debiti nascenti da uno stesso rapporto - possa dichiarare - anche in assenza di un’espressa eccezione o di una domanda riconvenzionale - la compensazione dei crediti hinc inde dedotti, non deroga ai principi informatori che caratterizzano il vigente ordinamento processuale e, in particolare, al principio dispositivo, a quello dell’onere della prova e del contraddittorio. La circostanza, in particolare, non attribuisce al giudice poteri di indagine, ex officio , quanto all’esistenza dei rispettivi crediti, né – tanto meno - esonera la parte interessata dall’onere di


allegazione e dimostrazione delle rispettive voci di credito, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto che correttamente il giudice di primo grado - come quello di appello - avessero escluso di poter estendere la propria indagine agli ulteriori crediti reclamati dalla parte creditrice solo in corso di causa sul rilievo - assorbente - che il tema di indagine era circoscritto ai crediti fatti valere dalla creditrice con il decreto ingiuntivo e non poteva estendersi ad altre voci invocate successivamente).



Cassazione Sezione I, sentenza 1° aprile 2010 n. 7993


Inadempimento - Azione del creditore - Per il risarcimento del danno o per l’adempimento – Onere della prova - Contenuto - Distribuzione. (Cc, articoli 1218, 1453 e 2697)


In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, posto che allora al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione, ad esempio, di doveri accessori, come quello d’informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), mentre grava ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.