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Newsletter 29

Notiziario on line – news letter n.29


LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA E IL SUO GIUDICE in relazione alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del progettista di un'opera pubblica, la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, con ordinanza 20 marzo 2008 n. 7446 - Pres. Carbone, Rel. Segreto , ha affermato la giurisdizione del A.G.O ., in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione (Cass. S .U. 23 .3 .2004, n. 5781; Cass. n. 34 0 del 2003 ; Corte dei Conti, 23 giugno 1999, n. 182).
Infatti, secondo la Corte, "il rapporto tra il progettista (o il calcolatore) e l'amministrazione conferente è di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. 188/99)".


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LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI E IL SUO GIUDICE
Quid juris se il progettista è anche direttore dei lavori? la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, con ordinanza 20 marzo 2008 n. 7446 - Pres. Carbone, Rel. Segreto , ha precisato che "il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva,- allorché il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività. I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (art. 5 r.d. n. 350 del 1985), sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amministrazione investa la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato. Sicchè, essendo la domanda risarcitoria relativa al complesso dell'attività professionale svolta, va affermata la giurisdizione della corte dei conti