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Newsletter 27

Notiziario on line – news letter n.27


IL PROBLEMA DELLA "SCIENTIA DECOCTIONIS" In un giudizio di revocatoria fallimentare nei confronti di un istituto di credito, occupandosi della "scientia decoctionis", la S.C. di Cassazione, Sezione prima civile, con sentenza 14 dicembre 2007 - 4 febbraio 2008, n. 2557, Presidente Plenteda, Relatore Del Core , ha chiarito che L'orientamento secondo cui "la conoscenza dello stato di insolvenza può desumersi da semplici indizi, valutabili alla luce del parametro della «comune prudenza ed avvedutezza» e della «normale ed ordinaria diligenza» porta ad attribuire una rilevanza peculiare alle qualità soggettive del terzo e, più in particolare, al suo status professionale. Per misurare il grado di diligenza non può non farsi riferimento alla categoria cui appartiene il soggetto convenuto in revocatoria e dell'onere per esso di acquisire ed esercitare la capacità cognitiva media dell'insolvenza propria di quella categoria..in ragione della diversa misura in cui sono posseduti esperienza specifica, strumenti di indagine, mezzi di informazione". "Dalla circostanza che ogni soggetto che identifica l'insolvenza lo fa in base al proprio sistema culturale e alle proprie strutture di riferimento, che sono quelle del gruppo sociale a cui appartiene, consegue la relatività della conoscenza dell'insolvenza". In tale prospettiva, "Il procedimento logico-deduttivo che porta alla prova presuntiva fonda la conoscenza sull'effettivo rapporto intercorso tra il comportamento cognitivo dell'operatore professionale e i segni esteriori del dissesto dell'imprenditore concretamente manifestatisi. Pertanto, un'inferenza presuntiva può considerarsi corretta, perché coerente e, quindi, precisa, quando le attitudini e le opportunità cognitive della categoria di appartenenza dell'operatore possano legittimare il convincimento della conoscibilità dello stato di insolvenza attraverso la "lettura professionale" della sintomatologia patologica e la condotta concretamente tenuta dall'operatore medesimo ne sia conferma".
Pertanto, "nel caso in cui creditore sia un istituto di credito, particolare valore epifanico della conoscenza dello stato di decozione deve attribuirsi alla revoca dell'affidamento che, per come è notorio, è provvedimento cui la banca si determina generalmente a seguito di andamento insoddisfacente del conto, protrattosi per un prolungato periodo, che non può non costituire un segnale tipico di una situazione di difficoltà o, come è stato detto, della condizione di fallibilità del correntista".
******** AUTONOMIA DELL'APPALTATORE E SUOI LIMITI Con sentenza 20 novembre 2007 – 13 febbraio 2008, n. 3472, Presidente Corona, Relatore Bertuzzi, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile, ha precisato che "il principio dell’autonomia dell’appaltatore esplica la sua efficacia sul piano organizzativo e dell’esecuzione dell’opera per le modalità non prefissate dal contratto, fermo restando comunque l’obbligo dell’appaltatore di conformarsi alle regole dell’arte, ma che non può essere invocato per giustificare la mancata osservanza di precise prescrizioni tecniche stabilite in modo espresso dal contratto".