Newsletter 23
Notiziario on line – news letter n.23
IL PROBLEMA DELLA CAMBIALE TRATTA GIRATA SENZA ACCETTAZIONE Con sentenza 11 dicembre 2007 - 31 gennaio 2008, n. 2393, Presidente Di Nanni, Relatore D'Ascola, la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile , ha chiarito che " Nel caso in cui la cambiale tratta venga girata dal traente prima dell'accettazione da parte del trattario e resti non accettata fino alla scadenza, il portatore che abbia provveduto a far levare il protesto non dispone nei confronti del traente-girante della azione cambiaria diretta , ma solo di quella cartolare di regresso , soggetta al termine prescrizionale di una anno dalla levata del protesto"
Infatti, secondo la Corte, la girata priva di accettazione non comporta cessione del credito sottostante (Cass. 10253/94) e, qualora la cambiale resti non accettata, il portatore alla scadenza non dispone dell'azione diretta (proponibile solo contro "l'accettante o suoi avallanti"), ma, ai sensi dell'art. 49 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, solo dell'azione di regresso (proponibile "contro ogni altro obbligato"), la quale, ex art. 94 legge cambiaria, si prescrive in un anno. CLAUSOLA VESSATORIA E SPECIFICA APPROVAZIONE Con sentenza 12 dicembre 2007 - 30 gennaio 2008, n. 2110, Presidente Petti, Relatore Durante, la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile , ha chiarito che "le clausole vessatorie abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove siano inserite in un contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto sia redatto da entrambi i contraenti e rifletta in ogni sua parte il risultato dell'incontro della volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse (ex plurimis Cass. 6.5.1999, n. 4531)"