Newsletter 22
Notiziario on line – news letter n.22
I VIZI DELL'OPERA FRA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRA-CONTRATTUALE
Con sentenza 19 ottobre 2007 - 31 gennaio 2008, n. 2313, Presidente Settimj, Relatore Correnti, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile ha precisato che "diversamente dai vizi e dalle difformità denunziabili, ex art. 1667 c.c., con l'azione di responsabilità contrattuale e per i quali non è richiesto che incidano in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera, l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Conseguentemente, l'azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo quando abbia veste di venditore anche da parte degli acquirenti, i quali in tema di gravi difetti dell'opera possono fruire dei termini decennale di prescrizione ed annuale di decadenza (cfr. da ultimo: Cass. 31.3.08 n. 7634, 13.1.05 n. 567, 29.3.02 n. 4622, 10.4.00 n. 4485, 6.2.96 n. 1203, 19.9.97 n. 9313, 27.8.97 n. 8109, 14.12.93 n. 12304).
PER LA "CONOSCENZA" DEI VIZI DELL'OPERA, ESSENZIALE E' LA CONSULENZA
Con sentenza 19 ottobre 2007 - 31 gennaio 2008, n. 2313, Presidente Settimj, Relatore Correnti, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile , ha confermato che "Non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa dei vizi dell'opera , idonea a determinare il decorso del doppio termine, di decadenza e di prescrizione, di cui all'art. 1669 c.c., dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici , dai quali risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause" (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977,94 n. 8053). Tuttavia, ha avvertito la Corte, "Ciò non significa che il ricorso all'accertamento tecnico possa essere utilizzato come escamotage per la rimessione in termini , ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente al parere di un perito" (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993,2.9.92 n. 1016).