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Newsletter 12

Notiziario on line – news letter n. 12


SENTENZA N. 14573 DEL 22/06/2007 S.C. ACCETTAZIONE DI UN ADEMPIMENTO TARDIVO – CONSEGUENZE – RINUNCIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO – ESCLUSIONE. L’accettazione di un adempimento parziale, ai sensi dell’art. 1181 c.c., non fa perdere al creditore il diritto di pretendere l’intero, l’accettazione di una prestazione, effettuata in ritardo rispetto a quanto pattuito, non può significare rinuncia a pretendere il risarcimento del danno, che dal ritardo medesimo è derivato.


SENTENZA N. 3469 DEL 15/02/2007 S.C. ADEMPIMENTO – CESSIONE DI CREDITO IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO – IMMEDIATA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO – ESCLUSIONE – QUIESCIENZA DEL CREDITORE ORIGINARIO – CONSEGUENZE – QUANTO ALLA PRESCRIZIONE, DEL DEBITO CEDUTO, DI QUELLO ORIGINARIO – DECORRENZA. La cessione del credito, in luogo dell’adempimento – prevista dall’art. 1198 c.c., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l’affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito. All’interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente, il creditore potrà rivolgersi al debitore originario. Ciò comporta che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo non potrà essere esigibile neppure il credito originario. Una volta che tale credito ceduto sia divenuto esigibile, non per questo diviene immediatamente esigibile anche il credito originario, atteso l’onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, per effetto del rinvio operato dall’art. 1198, comma 2, all’art. 1267 comma 2, c.c. Proprio perché nella fattispecie così ricostruita non vi è estinzione del debito originario con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto, ma rimangono in vita entrambi i debiti, con la impossibilità giuridica di richiedere l’adempimento del debito originario al debitore che ha effettuato la cessio pro solvendo, se prima non sia stato escusso infruttuosamente il debitore ceduto, è solo da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del debito ceduto, atteso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratta della prescrizione propria di tale debito originario che non è influenzata da quella del debito ceduto (come conseguenza del fatto che si tratta di due obbligazioni autonome e non di una obbligazione principale e di una sussidiaria).