Newsletter 10
Notiziario on line – news letter n. 10
IL PROBLEMA DEL TERMINE “ESSENZIALE” Con sentenza 9 novembre – 6 dicembre 2007, n. 25549, Presidente Spadone, Relatore Piccialli, la S.C. di Cassazione, Sezione seconda civile , ha confermato che “la locuzione "...entro e non oltre..." contenuta in un contratto non può essere, di per sé sola, sufficiente a far ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. il termine pattuito, occorrendo a tal fine accertare quale sia stata l'effettiva volontà delle parti, tenendo conto, oltre che delle espressioni dalle stesse adoperate anche della natura, dell'oggetto del contratto e dell'utilità della prestazione in relazione alla prevista scadenza convenzionale (v.,tra le altre, Cass. n. 5797/05, 1815/04, 5509/02, 2347/95)”.
IL PROBLEMA DEI DANNI DA BENI IN CUSTODIA DELLA P.A. Rilevando che la Corte Cost. con la sentenza 10.5.1999 n. 156 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A solo "allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti", la S.C. di Cassazione, Sezione terza civile, sentenza 3 ottobre – 26 novembre 2007, n. 24617, presidente Petti, relatore Federico, ha affermato che “non si può escludere, in via generale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A. solo perché la res custodita ha natura di bene demaniale (come tale estesa ed aperta al pubblico), ma è necessario entrare nel merito e valutare tutte le circostanze del caso concreto, pena la costituzione di un privilegio incostituzionale in favore della P.A. stessa”. Sicchè, nell’ipotesi di lesioni subite incespicando in una buca esistente su una scala in cemento situata sul demanio marittimo, ai fini della responsabilità della P.A. occorre considerare, secondo la Corte, “la valenza autonoma della scala come strumento indispensabile per l'accesso al bene demaniale e la sua limitata e circoscritta estensione, che avrebbe senz'altro consentito una efficace ed adeguata attività di vigilanza attraverso una non impossibile ordinaria manutenzione o l'interdizione all'accesso degli utenti”.