ZTL Roma e veicoli elettrici
Si rivolgeva alla studio una signora che aveva ricevuto ben 150 verbali per l’accesso alla ZTL di Roma.
In particolare, la signora aveva comprato un veicolo a trazione interamente elettrica ma, ciò nonostante l’amministrazione capitolina gli aveva comminato le sanzioni/verbali per l’accesso alla ZTL.
L’amministrazione a sostegno della pretesa adduceva che la Signora non avesse comunicato, attraverso il portale dedicato, la targa del veicolo e che, vista tale omissione, alla stessa dovessero essere addebitati tutti gli accessi alla ZTL effettuati.
Impugnati tutti i verbali, i giudici capitolini hanno accolto i ricorsi e annullato tutte le multe (Giudice di Pace di Roma, Sentenze nn. 2920/2024, n. 9369/2023, n. 14910/2023, n. 20332/2023, n. 2105/2024 e n. 9055/2024)
Infatti, in merito occorre segnalare come la Giunta capitolina con delibera n. 58 del 09.03.2011 prevedeva “ di autorizzare i veicoli ad esclusiva trazione elettrica ad accedere e transitare gratuitamente, senza necessità di contrassegno, nelle vigenti Zone a Traffico Limitato cittadine, durante i rispettivi orari di vigenza delle limitazioni .
Ed Ancora, l’Ord. n. 16994 del 2022 della Suprema Corte di Cassazione nella quale si statuisce a chiare lettere che “ Il motivo appare manifestamente fondato, in quanto ai fini dell’ingresso nella ZTL è sufficiente il possesso dei requisiti previsti che nel caso specifico consistono nel veicolo interamente a trazione elettrica e in tal caso non essendo necessario uno specifico permesso. In ogni caso quantomeno sotto il profilo della buona fede la condotta poteva essere scriminata”.
Lo stesso Codice della Strada, il D.LG.VO 30/4/92 N.285, all’articolo 7, comma/i 9 e 14, D.LG.VO 30/4/92 N.285 C.d.S., presuppone, nell’irrogare la sanzione, un accesso nella zone a traffico limitato senza che l’autoveicolo fosse in possesso della relativa autorizzazione o permesso. Tuttavia, occorre rimarcare come il successivo comma 9-bis dell’art. 7 del C.d.S. citato dispone “ Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”. Sicché è lo stesso articolo 7 che, al comma 9bis, permette “in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica”.
Sicché, l’omessa comunicazione della targa di un veicolo elettrico non comporta automaticamente l’irrogazione della sanzione per l’accesso alla ZTL di Roma in quanto la normativa nazionale e comunale permettono a questi veicoli l’accesso libero alle zone ZTL e, comunque, la buona fede permette di scriminare la condotta ed annullare tutti i verbali.