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Risoluzione Agenzia Territorio n. 1 del 04.05.2010

Istanza di interpello - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d’ufficio
Agenzia del Territorio
Risoluzione n. 1 del 04.05.2010


Con istanza proposta ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , sono stati richiesti chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’esenzione prevista dall’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p..

QUESITO
L’interpellante espone di aver svolto le funzioni di difensore d’ufficio in un procedimento penale, già concluso, e di dover attualmente recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito inadempiente. A tale ultimo riguardo, precisa di avere già ottenuto il titolo esecutivo e, stante l’esito negativo dell’esecuzione mobiliare intrapresa, di dover esperire la procedura di esecuzione immobiliare.
In proposito, evidenzia, fra l’altro, l’esigenza di intraprendere dette procedure, anche al fine di ottenere, in caso di inutile esperimento, la liquidazione dell’onorario e delle spese da parte del magistrato, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In questo contesto, l’interpellante segnala di dover effettuare, presso i registri immobiliari, visure “… propedeutiche e funzionali alla procedura esecutiva (l’art. 555 del Codice di procedura Civile prescrive che l’atto di pignoramento contenga l’esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari sottoposti ad esecuzione)…” e di dover poi avanzare richiesta di pignoramento immobiliare.
Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede di conoscere:
- se “…in forza dell’articolo 32, comma 1, delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Nuovo Codice di Procedura Penale, come modificato dall’articolo 17 della Legge 6 marzo 2001, n. 60, il rilascio di visure presso i Registri Immobiliari, la trascrizione del pignoramento immobiliare … il rilascio di estratti catastali e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato e le altre formalità della procedura esecutiva debbano avvenire in esenzione da bolli, imposte (ipotecaria e catastale) e spese, comunque denominate…”;
- se, al fine di ottenere il riconoscimento della citata esenzione, sia “…sufficiente presentare apposita richiesta ai competenti Uffici Provinciali ovvero annotare nei moduli di richiesta … la seguente dichiarazione: “Procedura di recupero dei crediti professionali del difensore d’ufficio, esente da bolli, imposte e spese, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, Disp. Att. C.p.p.’, facendo seguire la sottoscrizione”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’INTERPELLANTE
Secondo la soluzione interpretativa prospettata dall’istante le “… ‘spese’, per il rilascio di visure, per trascrizione del pignoramento (imposta ipotecaria e catastale), per il rilascio di estratti catastali e certificazioni e per tutte le altre formalità di legge connesse alla procedura esecutiva…”, non sono dovute, sulla scorta delle disposizioni esentative previste dal richiamato art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p..
L’interpellante ritiene infatti che nell’accezione “imposte e spese” utilizzata dal legislatore possa essere ricompreso “…qualsiasi esborso, comunque denominato, purché funzionale alle procedure di recupero dei crediti professionali, indipendentemente quindi dalla natura di ‘imposta’ o ‘tassa’ in senso proprio del tributo”.

PARERE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Al fine di inquadrare correttamente la questione prospettata, appare preliminarmente opportuno riferire sinteticamente dell’ambito normativo in cui si colloca, per quanto qui di interesse, la disciplina della liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio nel processo penale.
L’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p., come sostituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 , prevede, in proposito, che: “le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.
L’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inoltre, stabilisce che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato … quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
L’attuale disciplina pone, dunque, una diretta correlazione tra la corresponsione delle somme da parte dello Stato ed il preventivo ed infruttuoso esperimento delle procedure di recupero da parte del difensore.
L’infruttuoso esperimento di dette procedure di recupero costituisce pertanto un passaggio obbligato per poter ottenere la liquidazione dei compensi da parte del magistrato, in quanto diretto, fra l’altro, a dimostrare che il professionista si è attivato per ottenere il soddisfacimento del proprio credito attraverso le procedure per il recupero in sede civile.
Ciò premesso, assume rilievo determinante la definizione del corretto ambito di operatività della norma esentativa, norma che, testualmente, fa riferimento alle “procedure per il recupero dei crediti”.
A tale proposito, si osserva che nell’alveo del procedimento esecutivo, attivato per il “recupero” del credito, va certamente ricompreso, nella sua qualità di atto con cui, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., si inizia l’espropriazione forzata, il pignoramento immobiliare che, ai sensi dell'art. 555 c.p.c., si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione del relativo atto.
Si consideri inoltre che l’art. 567 c.p.c prevede che il creditore, il quale richiede la vendita forzata degli immobili pignorati, deve provvedere ad allegare, pena l’inefficacia della procedura, “…l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento…”. Qualora il creditore non ottemperi nei termini previsti, “…il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento…” e dispone la cancellazione della relativa trascrizione.
Vi è dunque un nesso di evidente strumentalità fra l’acquisizione di tale documentazione (estratto e certificati), richiesta a pena di estinzione del pignoramento, e la procedura esecutiva immobiliare.
In virtù di tale strumentalità, può ritenersi, per un verso, che nell’ambito applicativo della previsione esentativa di cui all’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. rientri anche il rilascio dei predetti certificati ed estratti e, sotto altro profilo, che l’esenzione per tale documentazione sia riferibile a tutti i tributi ad essa correlati.
Infatti, la genericità stessa della locuzione utilizzata dal legislatore - "bolli, imposte e spese" – appare sintomatica della volontà del legislatore di esentare le procedure di recupero di cui trattasi non tanto da tributi specifici e nominati, quanto, in linea generale, da ogni onere, anche fiscale, ivi comprese dunque le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
In considerazione della peculiarità e della delicatezza della problematica in esame, nonché della connessa ricaduta anche sul piano fiscale e operativo, la scrivente ha in ogni caso ritenuto opportuno acquisire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
L’Organo Legale, con consultiva n. 16025/10, evidenziando proprio il sopra citato nesso di strumentalità fra il pignoramento e l’acquisizione degli estratti catastali e dei certificati ipotecari, ha ritenuto che anche il rilascio dei predetti atti e certificati sia da ricomprendere nell’alveo dell’agevolazione prevista dalla norma in esame.
Ad avviso dell’Avvocatura Generale, a tale conclusione “… non osta la dizione adoperata dall’art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall’improprio riferimento al termine (anziché all’imposta di bollo, tra l’altro già ricompressa nella generica locuzione ), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici…”.
Una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell’esenzione prevista dall’art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall’altro, previene le conseguenze di una “partita di giro” nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale.
In tale prospettiva, pertanto, può operarsi una lettura della norma agevolatrice che sia diretta ad attribuire all’espressione letterale utilizzata nell’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. un significato in armonia con il particolare contesto di favore sopra evidenziato.
All’esito di quanto esposto, può concludersi, quanto al primo quesito formulato dall’interpellante, che l’esenzione prevista dall’art. 32 disp. att. c.p.p. è riferibile, in coerenza all’avviso manifestato in proposito dall’Organo Legale, non solo ai tributi previsti per la trascrizione del pignoramento immobiliare, ma, proprio in relazione all’evidenziato nesso di strumentalità, anche “…al le tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali da applicare in caso di rilascio di certificati ipotecari o catastali ovvero di visure ipotecarie richieste dal difensore d’ufficio…” al fine di promuovere la procedura di esecuzione immobiliare nei confronti del cliente inadempiente.
Quanto al secondo quesito, si ritiene di evidenziare che il regime tributario agevolato di cui trattasi trova il proprio presupposto nella circostanza che le citate operazioni ipotecarie e catastali siano effettivamente propedeutiche e strumentali alle procedure di recupero del credito professionale in argomento. L’esenzione richiesta potrà, pertanto, essere riconosciuta sulla base di elementi, anche desumibili dagli atti stessi presentati, purché idonei ad attestare la correlazione fra tali operazioni e le suddette procedure.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le indicazioni impartite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservate e applicate con uniformità.