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Agenzia Entrate - Provvedimento del 04.06.09 - Approvazione del modello per l’istanza di rimborso ai

Approvazione del modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Agenzia delle Entrate
Provvedimento del 04.06.2009 (N. 86440/2009 protocollo)
Pubblicato il 05.06.09


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:


1. Approvazione del modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.1. E’ approvato il modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l’impegno alla presentazione telematica, e dal quadro RI, per l’indicazione dei dati utili ai fini della determinazione del rimborso, relativi a ciascun periodo d’imposta, e per l’indicazione dell’importo totale rimborsabile.


2. Modalità e termini di presentazione dell’istanza.
2.1. L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e successive modificazioni.
2.2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
2.3. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “RimborsodaIrap”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2009.
2.4. E’ fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta secondo le specifiche tecniche di cui al punto 2.2 o con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 2.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
2.5. La trasmissione telematica secondo le specifiche tecniche di cui al punto 2.2 o con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 2.3 può essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2009.
2.6. La presente istanza di rimborso va presentata:
- per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro 60 giorni dalla predetta data di attivazione;
- per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 cade dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro la data di scadenza del termine di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.


3. Reperibilità del modello.
3.1. Il modello per l’istanza di rimborso di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4. E’ consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.


Motivazioni
L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.
Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell’articolo 6 del richiamato decreto legge n. 185 del 2008, la deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame.
Con il presente provvedimento sono approvati il modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 185 del 2008, con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono definiti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
(omissis)
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’ imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Allegato Omesso