Agenzia delle Entrate - Circolare nr. 13 del 09.04.09 - Oggetto: Prevenzione e contrasto dell'evasio
Oggetto: Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi.
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 13 del 09.04.2009
1. PREMESSA
2. ATTIVITA' SPECIFICHE
2.1 GRANDI CONTRIBUENTI
2.1.1 Individuazione dei "grandi contribuenti" e delle imprese di più rilevante dimensione - vigilanza specifica
2.1.2 Piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti
2.1.3 Modalità di coordinamento con la Guardia di Finanza
2.1.4 Ulteriori attribuzioni delle Direzioni Regionali
2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
2.3 IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI
2.4 ENTI NON COMMERCIALI
2.5 PERSONE FISICHE
2.5.1 Piano di controlli "formali" delle dichiarazioni dei redditi
2.5.2 Piano di accertamenti parziali "automatizzati" in materia di imposte sui redditi
2.5.3 Piano straordinario di accertamenti "sintetici"
2.5.4 Controllo sistematico delle estero-residenze a rischio
3. ATTIVITA' TRASVERSALI
3.1 Attività in materia di antifrode
3.2 Attività A proiezione internazionale
3.2.1 Scambio di informazioni
3.2.2 Presenza di funzionari e controlli simultanei bilaterali/multilaterali
3.2.3 Assistenza alla notifica degli atti
3.3 ATTIVITA' RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA
3.4 ATTIVITA' IN MATERIA DI Riscossione
3.4.1 Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
3.4.2 Evasione da riscossione correlata alle indebite compensazioni
4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE
1. PREMESSA
In attesa della definitiva fissazione, nella Convenzione triennale 2009 - 2011, degli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire nel corrente anno, si forniscono gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell'evasione.
Gli indirizzi sono emanati in attuazione delle linee generali e degli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011 che ha tracciato le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria per il triennio.
Va subito sottolineato che la riorganizzazione in atto del dispositivo di contrasto dell'evasione, a livello centrale, regionale e locale, ha inteso perseguire specificamente le seguenti finalità:
- focalizzare distintamente l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);
- adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.
L'approccio basato sulla valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, riferita a ciascuna macro-tipologia e tarata sulle peculiarità locali, riveste una valenza strategica. Esso comporta, infatti, la allocazione ottimale delle risorse (sia in termini quantitativi che qualitativi) in funzione dell'andamento e della concentrazione del detto rischio, e la altrettanto ottimale selezione delle posizioni, così come dei fenomeni da sottoporre a controllo, evitando di perseguire situazioni di scarsa rilevanza o mere violazioni di carattere formale (in quanto a basso rischio).
Tale approccio potrà essere pienamente garantito solo con la istituzione delle nuove Direzioni Provinciali, nel cui ambito è prevista una apposita struttura con compiti di analisi del livello e della distribuzione del rischio di evasione e/o di elusione riguardante tutti i contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito territoriale provinciale (eccezion fatta per i cosiddetti "grandi contribuenti" il cui presidio compete, a seguito della riorganizzazione, alle strutture regionali), da realizzare con distinto riguardo alle diverse macro-tipologie di contribuenti (medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali).
Nelle more della costituzione delle nuove unità organizzative, che avverrà gradualmente entro il prossimo anno, la detta analisi di rischio andrà comunque svolta dalle Direzioni regionali, con distinto riguardo a ciascuna delle Province di competenza ed alle menzionate macro-tipologie di contribuenti (diverse da quella dei "grandi contribuenti"). Tale analisi dovrà portare alla individuazione di una cornice di riferimento entro la quale gli attuali Uffici locali possano a propria volta sviluppare, entro i limiti consentiti dall'ancora vigente assetto organizzativo, analisi locali e settoriali idonee ad indirizzare in modo adeguato la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Si evidenzia come dall'accuratezza dell'analisi in parola dipenderà fortemente l'efficacia delle attività di controllo, ove per tale è da considerare la capacità di intercettare situazioni di effettiva e consistente evasione finalizzata non solo, come tradizionalmente e correttamente ritenuto, al recupero delle imposte evase ed alla irrogazione delle sanzioni, ma anche e soprattutto ad ottenere un sostanziale cambiamento dei comportamenti fiscalmente scorretti tale da determinare, in prospettiva, un allargamento delle basi imponibili dichiarate e, quindi, un consistente incremento del gettito derivante dall'adempimento spontaneo (la c.d. "compliance"). In altri termini, i risultati dell'attività di controllo non vanno traguardati solo all'insegna del recupero dell'evasione pregressa (che resta ovviamente un obiettivo qualificante), ma anche in una specifica ottica di induzione della "compliance".
Passando ai profili più strettamente operativi, si evidenzia che il massimo dell'impegno, ai diversi livelli organizzativi, deve essere in specie diretto:
° al rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni aventi connotazione fraudolenta, in linea con quanto stabilito dall'art. 83, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008; per tale finalità, sono stati istituiti l'Ufficio Centrale Antifrode, incardinato nella Direzione Centrale Accertamento, ed appositi Uffici Antifrode nelle Direzioni regionali della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, della Puglia, della Campania e della Sicilia;
° al c.d. "tutoraggio" delle grandissime imprese da parte delle Direzioni regionali, previsto dall'art. 27, ai commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, da esplicarsi mediante:
- un'accurata attività di analisi dei rischi, correlati al settore produttivo di ciascuna impresa e ad un livello di rischio personalizzato, volto a differenziare l'azione di controllo;
- il controllo sistematico e, per alcuni aspetti, preventivo, finalizzato anche ad assicurare un elevato grado di correttezza dei comportamenti fiscali di questo particolare ed importante target di contribuenti;
° al presidio di tutti i grandi contribuenti - imprese e professionisti (con volume d'affari IVA, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro) da parte delle Direzioni regionali presso le quali sono concentrate le competenze in materia di controlli, accertamento, contenzioso e riscossione, nonché in materia di rimborsi e di controllo della esistenza dei crediti utilizzati in compensazione;
° al presidio delle imprese di medie dimensioni (con volume d'affari IVA, ricavi o compensi da 5.164.569 a per il caso dei periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare (il parametro di riferimento è individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d'imposta ed il volume d'affari dichiarato per l'anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso);
> per il caso dei periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (il citato parametro è individuato sulla base dei dati indicati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata ed è utilizzato fino al novantesimo giorno successivo ai detti termini di scadenza).
Nel provvedimento è altresì previsto che:
- nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni nelle quali è prescritta l'indicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione del predetto parametro di riferimento, così come nei casi in cui l'individuazione del parametro di riferimento sia effettuata in base agli esiti dell'attività di accertamento, le attribuzioni ed i poteri di cui all'art. 27, commi 13 e 14, permangono in capo agli Uffici locali o all'Ufficio controlli delle Direzioni provinciali (ove costituite);
- nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento, ovvero contenenti dati errati, la Direzione Centrale Accertamento, anche su segnalazione delle altre strutture dell'Agenzia, ha facoltà di individuare i "grandi contribuenti" a seguito del riscontro dell'ammontare del volume d'affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell'Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di accertamento (dell'esito di tali riscontri l'Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato).
Il provvedimento stabilisce, infine, che i suddetti criteri trovano applicazione anche ai fini della individuazione delle imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, nei cui confronti sono espletate le attività di c.d. "tutoraggio", previste dai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27.
Sulla base dei criteri in parola, e con riferimento al periodo d'imposta 2006, la platea dei "grandi contribuenti" risulta composta da circa 4.000 posizioni, fortemente concentrate in alcune Regioni, la cui rilevanza economico-fiscale impone una vigilanza specifica, soprattutto dal punto di vista tecnico, affidata, in sede di riorganizzazione dell'Agenzia, alle Direzioni Regionali, sotto lo stretto coordinamento della Direzione Centrale Accertamento.
2.1.2 Piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti
Rispetto al 2008, il piano delle attività nei confronti dei grandi contribuenti risulta radicalmente modificato a seguito delle modifiche normative più volte menzionate. Per la tipologia di contribuenti in argomento è infatti previsto il raggiungimento di tre diversi obiettivi relativi, rispettivamente, alle attività istruttorie, agli accertamenti ed alle attività di tutoraggio.
In proposito si sottolinea come i tre obiettivi sopra richiamati rivestano una forte valenza strategica, che potrà riflettersi anche negli indicatori della Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, imponendo pertanto un significativo impegno sia in termini di risorse da destinare che di raggiungimento degli obiettivi previsti.
a) Attività istruttorie
Visti gli esiti favorevoli registrati in occasione della programmazione elaborata lo scorso anno nei confronti dei Soggetti di Grandi dimensioni (sia in termini di analisi del rischio di evasione/elusione che di proficuità dei risultati conseguiti), se ne conferma l'impostazione, segnalando di seguito taluni, specifici criteri, che assumono particolare valenza ai fini della selezione dei grandi contribuenti da sottoporre a controllo nel corrente anno:
° soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ciò ai fini, in particolare, della verifica della correttezza della diretta imputazione a patrimonio di componenti reddituali positivi e negativi ovvero del controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie oggetto di intervento legislativo a seguito dell'introduzione degli IAS/IFRS (a titolo di esempio, modifiche riguardanti il leasing finanziario, gli oneri pluriennali, gli interessi passivi ed il costo delle immobilizzazioni, le operazioni in valuta, le operazioni fuori bilancio);
° presenza di rapporti con soggetti non residenti, specialmente nei casi di:
- cessioni di beni e/o servizi nell'ambito di gruppi multinazionali, allo scopo di vagliarne la conformità alle previsioni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R.;
- esistenza di componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori non appartenente all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati (art. 110, commi 10 e 11, del T.U.I.R.);
- dinamiche transnazionali infragruppo con società non residenti delle quali è ipotizzabile la fittizia domiciliazione all'estero. Si ricorda che, a partire dall'anno d'imposta 2006, agli strumenti di contrasto di cui agli articoli 37, comma 3, e 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 73, commi 3, 4 e 5 del T.U.I.R., si è aggiunta la presunzione di esterovestizione di cui ai commi 5-bis e 5-ter del citato art. 73 del T.U.I.R.;
- esistenza di rapporti di cointeressenza (sia di controllo che di collegamento) in imprese localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, astrattamente sussumibili nelle fattispecie previste agli artt. 167 e 168 del T.U.I.R.;
- esistenza di utili provenienti da società ed enti non residenti e/o di remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti;
- presenza di royalties e/o di interessi corrisposti da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati dell'Unione Europea;
° presenza di particolari rapporti con altri soggetti residenti, quali in specie:
- operazioni infragruppo che potrebbero sottendere eventuali arbitraggi impositivi (attuati, ad esempio, attraverso la presenza di regimi di tassazione agevolata fruibili in ragione della diversa localizzazione territoriale ovvero operazioni di refreshing delle perdite tra soggetti aderenti alla tassazione di gruppo);
- esistenza di utili distribuiti da società ai sensi dell'art. 89 del T.U.I.R.;
- realizzo di plusvalenze esenti di cui all'art. 87 del T.U.I.R.;
° presenza di operazioni straordinarie;
° presenza di elementi reddituali di particolare interesse (ad esempio, ingenti oneri straordinari / finanziari, elevati costi per servizi) o di anomalie (variazioni o oscillazioni) ravvisabili nel fatturato di breve / medio periodo;
° presenza di crediti IVA di notevole importo rispetto all'attività svolta;
° presenza di minusvalenze su partecipazioni di importo superiore a 50.000,00 euro realizzate negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (che avrebbero comportato l'obbligo di comunicazione ai sensi del decreto-legge n. 203 del 2005).
Nel primo semestre del 2009 le suddette attività istruttorie (verifiche e controlli mirati) avranno ad oggetto il periodo di imposta 2006; le stesse saranno estese anche al periodo di imposta 2007, non appena saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto. Resta fermo che, qualora si disponga di elementi relativi a periodi d'imposta precedenti, l'attività dovrà orientarsi anche su questi ultimi.
b) Accertamenti
A decorrere dal 1 gennaio 2009, il trasferimento alle strutture di nuova costituzione delle Direzioni Regionali delle attività di accertamento nei confronti dei grandi contribuenti, intendendosi per tali i soggetti che, per il periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, hanno dichiarato un volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, rappresenta una delle principali novità introdotte dall'art. 27 del decreto-legge n. 185 del 2008 (in particolare dalla lettera c) del comma 14).
Con riferimento invece all'accertamento relativo alle annualità in cui il contribuente non raggiunge in dichiarazione la soglia in parola, ed indipendentemente dal fatto che per altre annualità si verifichi il superamento medesimo, la competenza resta incardinata sull'Ufficio locale territorialmente competente, e ciò fino all'istituzione delle Direzioni Provinciali. In sintesi, il riferimento ai dati di dichiarazione fa sì che l'attribuzione della competenza tra le Direzioni Regionali e gli Uffici locali si realizzi in via autonoma per ciascun periodo d'imposta. In merito agli impatti immediati delle nuove competenze in tema di attività di accertamento e di pianificazione dei controlli nei confronti dei grandi contribuenti, si rinvia ai contenuti della nota prot. n. 2009/3818 del 12 gennaio 2009 della Direzione Centrale Accertamento. E' comunque opportuno ricordare che la competenza delle Direzioni Regionali in materia di accertamento è circoscritta, dal citato comma 14, lettera c), alle annualità per le quali, alla data del 1 gennaio 2009, non risulta ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento. Si tratta, quindi, dei periodi d'imposta le cui dichiarazioni risultano presentate negli anni 2005 e seguenti, nonché di annualità precedenti per le quali operino disposizioni ampliative del predetto termine (cfr. art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, commi 3, come modificati dall'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, nonché art. 10 della legge n. 289 del 2002).
Occorre inoltre precisare che la nuova competenza delle Direzioni Regionali riguarda tutti i procedimenti di accertamento che, alla data del 31 dicembre 2008, non si siano ancora conclusi con la notifica dell'avviso di accertamento o con il perfezionamento dell'adesione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Di conseguenza, per gli avvisi di accertamento notificati entro la data del 31 dicembre 2008, indipendentemente dal periodo d'imposta interessato, l'Ufficio locale che ha emesso l'atto di accertamento mantiene la competenza anche per tutte le fasi successive, ivi compresa l'adesione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato decreto legislativo, l'iscrizione a ruolo e l'eventuale gestione del contenzioso.
Va inoltre chiarito che, nel caso in cui l'Ufficio locale abbia emesso un avviso di accertamento e che lo stesso sia stato notificato entro il 31 dicembre 2008, se successivamente si verifica l'ipotesi in cui debba essere emesso un nuovo atto relativo alla stessa annualità, la competenza è demandata alla Direzione Regionale. In altri termini, la competenza dell'Ufficio locale si è radicata solamente in relazione all'avviso di accertamento notificato, ma non per questo si verifica l'attrazione della competenza a detto Ufficio per l'intera annualità in questione, che spetta invece alla Direzione Regionale in virtù del nuovo assetto normativo e regolamentare.
Gli uffici competenti presso le Direzioni Regionali, nell'esecuzione dell'attività di accertamento, devono accordare priorità all'esame delle fattispecie riferibili ad annualità o a trattazioni in scadenza, nonché alle pratiche che necessitano di una ulteriore attività istruttoria o di particolare complessità (come, ad esempio, nel caso di segnalazioni ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 o relative alla deducibilità di costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi appartenenti alla black list).
In ogni caso si raccomanda di operare una tendenziale riduzione dei tempi intercorrenti tra il momento di presentazione della dichiarazione e il momento di effettuazione dell'attività di accertamento.
c) Tutoraggio
L'attività di cosiddetto "tutoraggio" rappresenta un'altra, importante novità concernente la platea dei grandi contribuenti. Essa riguarda, nel corrente anno, solo le imprese di più rilevante dimensione, con volume d'affari o ricavi non inferiore a trecento milioni di euro (limite che sarà progressivamente diminuito fino alla soglia di cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con la conseguenza che risulterà assoggettata a tutoraggio l'intera platea dei grandi contribuenti).
L'attività medesima trova espressione nelle previsioni di cui ai commi da 9 a 12 dell'articolo 27, del decreto legge n. 185 del 2008, concernenti l'attivazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un tempestivo controllo sostanziale sulla posizione fiscale delle imprese di più rilevante dimensione.
Nello specifico, il tutoraggio si traduce in un'attività di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai grandi contribuenti attraverso l'utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti. In tal senso, i tradizionali strumenti di controllo a disposizione dell'amministrazione finanziaria (ad esempio gli accessi, le ispezioni, le verifiche etc.) dovranno essere utilizzati all'interno di un nuovo quadro di riferimento, in relazione al quale assume fondamentale rilevanza l'attività di analisi di qualsiasi informazione in grado di esprimere indicazioni utili al riscontro di rischi di comportamenti, suscettibili di generare sottodimensionamento della base imponibile.
Nella prospettiva appena delineata il controllo sostanziale previsto nella citata norma dovrà pertanto essere attivato, a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2007, in esito alle risultanze di specifiche analisi di rischio le quali potranno interessare settori economici specifici ovvero avere ad oggetto la valutazione del profilo di rischio della singola impresa, ivi incluse le posizioni dei soci e le operazioni effettuate. Parte integrante di tale approccio, la cui fonte è rinvenibile nel comma 12 dell'art. 27 del citato decreto, è altresì costituita dalla verifica di conformità tra i comportamenti effettivamente posti in essere da tali soggetti e le condizioni rappresentate nelle eventuali istanze di interpello dagli stessi presentate. Pertanto, la riorganizzazione delle strutture regionali e di vertice dell'Agenzia delle Entrate, relativamente a tale tipologia di contribuenti, risponde anche e soprattutto alla esigenza di concentrare gli elementi informativi utili per l'analisi di rischio e di facilitarne la pronta condivisione.
Coerentemente con le finalità previste nella norma in parola ed alla luce di quanto testè rilevato, l'attività di tutoraggio è destinata a trovare momento di sintesi in quella che verrà definita come "scheda di analisi del rischio", la quale dovrà essere predisposta per tutti i contribuenti di più rilevante dimensione e nella quale oltre alla descrizione dell'attività istruttoria effettuata, troveranno rilevazione gli elementi suscettibili, previa loro valutazione, di attribuire un determinato livello di rischio fiscale a ciascun contribuente. In merito ai contenuti della predetta scheda ed alle relative indicazioni utili alla sua predisposizione, si fa rinvio a successive istruzioni di dettaglio.
Sotto il profilo delle indicazioni programmatiche, è comunque opportuno precisare che, a ciascun contribuente appartenente alla platea oggetto di tutoraggio, verrà attribuito un livello di rischio diversamente graduato e tipizzato funzionale alla individuazione della più adeguata modalità istruttoria da utilizzare ai fini del controllo. A titolo di esempio, nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuita una maggiore intensità del rischio (dipendendo l'intensità dal livello e dal tipo di rischio), il controllo si svilupperà mediante l'utilizzo di strumenti più penetranti rispetto a quelli impiegabili nei confronti di soggetti caratterizzati da una intensità minore di rischio. Per i contribuenti classificati a bassa intensità di rischio il controllo potrà anche limitarsi alla sola predisposizione della scheda di rischio ed al suo costante aggiornamento, mediante l'eventuale integrazione o modifica degli elementi informativi ad essa pertinenti. Il livello di intensità del rischio attribuito (e riveduto almeno annualmente) sarà evidentemente correlato alla stima della probabilità di comportamenti non conformi all'assolvimento del corretto adempimento tributario ed alla ipotizzata tipologia di tali comportamenti, nonché alla verifica dell'attitudine del contribuente ad avere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria un atteggiamento trasparente e collaborativo.
A margine delle indicazioni sopra sviluppate, si segnala che l'introduzione del tutoraggio e le sue prevedibili evoluzioni verso configurazioni tipicamente rinvenibili in corrispondenti migliori pratiche internazionali, oltre a rappresentare una modalità di utilizzo dei tradizionali strumenti di controllo più appropriata, equa ed efficace rispetto alla complessità e specificità della fiscalità delle imprese di più rilevante dimensione, va anche e soprattutto inquadrata nell'ottica del progressivo miglioramento delle forme di interlocuzione tra amministrazione finanziaria e contribuente, sulla scorta dell'esperienza maturata con altri istituti di recente introduzione. Così come concepito, il tutoraggio dovrebbe pertanto, da un canto, consentire il raggiungimento degli obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo da parte di tale tipologia di operatori economici e, dall'altro, garantire il soddisfacimento delle necessarie esigenze di certezza in ordine al corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte di questi ultimi.
2.1.3 Modalità di coordinamento con la Guardia di Finanza
Le surriferite novità riguardanti la platea dei grandi contribuenti comportano anche una ridefinizione delle modalità del coordinamento con la Guardia di Finanza, la quale contribuirà in modo significativo all'attività di prevenzione e repressione dell'evasione/elusione nei confronti della macro-tipologia in parola, con un adeguato numero di verifiche in linea con quanto avvenuto lo scorso anno.
Le novità più importanti riguardano, in modo particolare, le attività di coordinamento che interessano i contribuenti soggetti a tutoraggio.
a) Indicazioni relative al coordinamento sui contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 300 milioni di euro Come anticipato nella citata nota del 12 gennaio 2009, l'attività di coordinamento sui soggetti sottoposti a tutoraggio dovrà essere effettuata, relativamente all'anno d'imposta 2007 e seguenti, con modalità operative di tipo analitico, in considerazione del fatto che tale attività è intimamente connessa all'analisi di rischio.
Tenuto conto del limitato numero di contribuenti appartenenti a tale categoria il coordinamento dovrà essere effettuato su base nominativa e realizzato attraverso il confronto degli elementi informativi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Ciascun soggetto sarà selezionato ed assegnato alla competenza dell'Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza sulla base del livello di intensità del rischio derivante dall'analisi delle informazioni acquisite e di ogni altro elemento utile a tali fini, ivi compresi eventuali specifici contesti investigativi da sviluppare.
In ogni caso, si richiama l'attenzione sul fatto che le informazioni relative ai soggetti sottoposti a tutoraggio dovranno essere oggetto di massima condivisione tra le Direzioni Regionali ed i Comandi Regionali della Guardia di Finanza, coerentemente con le finalità declinate nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011, all'interno del quale lo scambio reciproco di dati ed informazioni rappresenta uno dei mezzi fondamentali per il miglioramento dell'azione di controllo.
b) Indicazioni relative ai contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro
Ferma restando l'attività di coordinamento che interessa la platea dei contribuenti soggetti a tutoraggio, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro il coordinamento tra le Direzioni Regionali ed i Comandi Regionali della Guardia di Finanza sarà attuato attraverso le consuete modalità, di cui alle istruzioni a suo tempo impartite con la nota n. 30322 del 22 febbraio 2002.
La riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia e la nuova ripartizione delle competenze tra le diverse strutture periferiche non modificano, infatti, per l'anno 2009 e con riferimento alla platea di contribuenti in discorso, le procedure di coordinamento con la Guardia di Finanza. Le Direzioni Regionali, pertanto, seguendo le modalità previste nella citata nota del 2002, devono procedere al coordinamento, in relazione a tali contribuenti, unitamente a tutti quelli che presentano un volume d'affari, ricavi o compensi pari o superiore a 25,8 milioni di euro (come ulteriormente chiarito nel successivo par. 2.2).
2.1.4 Ulteriori attribuzioni delle Direzioni Regionali
Il comma 14 dell'art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, individua in dettaglio le competenze che sono state demandate alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.
Oltre alle attività di cui si è detto nei paragrafi precedenti, alle citate Direzioni sono attribuite ulteriori competenze, consistenti in specie:
a) nella liquidazione della dichiarazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi;
b) nel controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi;
c) nel recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero;
d) nella gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti compresi nelle suddette, nuove competenze;
e) nei rimborsi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
In relazione a tali ulteriori attività, ed in particolare alla lavorazione dei rimborsi, saranno fornite specifiche istruzioni a cura delle competenti strutture centrali dell'Agenzia.
2.2 IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
La nozione di imprese di medie dimensioni, ai fini delle attività di controllo fiscale, assume da quest'anno una nuova e più ampia configurazione, riguardando i soggetti con volume d'affari o di ricavi dichiarati compreso tra 5.164.569 e