Agenzia delle Entrate - Circolare nr. 8 del 13.03.2009 - Profili interpretativi emersi in occasione
Oggetto: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 8 del 13.03.2009
INDICE
PREMESSA
1 IRPEF
1.1 Plusvalenze su partecipazioni. Momento rilevante delle cessioni di partecipazioni in start up
1.2 Dividendi. Presunzione di utilizzo degli utili
1.3 Redditi di lavoro autonomo. Cessione della clientela
1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari
2 RIVALUTAZIONE DEI BENI
2.1 Ambito di applicazione /1
2.2 Ambito di applicazione /2
2.3 Calcolo del plafond per le spese di manutenzione
2.4 Rivalutazione in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva
2.5 Beni in leasing
2.6 Beni iscritti in bilancio tra i beni merce
3 RIALLINEAMENTO a seguito di operazioni straordinarie
3.1 Periodo d'imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti i maggiori valori affrancati
3.2 Marchi e avviamento
3.3 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che posseggono "singoli beni"
3.4 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: realizzo dei beni affrancati
3.5 Imposta sostitutiva: riallineamento di altre attività con aliquota ordinaria
4 ALTRI QUESITI SUL REDDITO D'IMPRESA
4.1 Nozione di "beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione"
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti
4.3 Consolidato fiscale nazionale
4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing
5 NOVITA' IRAP: BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITA' DALLE IMPOSTE DIRETTE
5.1 Presupposti della deduzione
5.2 Rimborso dell'IRES per soggetti in regime di trasparenza o partecipanti al consolidato fiscale nazionale
5.3 Determinazione base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 5-bis del decreto IRAP
6 IVA
6.1 Cessione di contratto di leasing di autovettura
6.2 Base imponibile delle cessioni di autovetture usate
6.3 Responsabilità solidale degli acquirenti di immobili
6.4 Trattamento degli interventi di recupero edilizio
6.5 Aliquota agevolata sulle cessioni di immobili recuperati
6.6 Rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
6.7 Esigibilità "per cassa" e pagamenti frazionati
6.8 Esigibilità dell'imposta "per cassa"
6.9 Detrazione dell'imposta erroneamente addebitata
7 INDEBITE COMPENSAZIONI
7.1 Compensazione di crediti esistenti oltre il limite consentito. Sanzioni amministrative
7.2 Decorrenza
8 ACCERTAMENTO E Adesione
8.1 Residenze fittizie
8.2 Adesione ai processi verbali di constatazione
8.3 Somme dovute a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi
9 FONDI IMMOBILIARI
9.1 Imposta patrimoniale dell'1%: calcolo della media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta
9.2 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi familiari o ristretta base partecipativa
10 Altri quesiti
10.1 Registrazione dell'atto di trasferimento di quote di S.r.l. - Deposito del solo supporto informatico
10.2 Agevolazioni e crediti d'imposta. Monitoraggio
PREMESSA
Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite dalla scrivente in occasione dei recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative alle novità contenute nelle ultime disposizioni di legge approvate.
1 IRPEF
1.1 Plusvalenze su partecipazioni. Momento rilevante delle cessioni di partecipazioni in start up
D. Si chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 112 del 2008 operino soltanto con riferimento alle cessioni di partecipazioni poste in essere dal 25 giugno 2008 ovvero, al ricorrere di tutte le condizioni poste dalla legge, anche alle plusvalenze reinvestite a far data dal 25 giugno 2008 anche in relazione a cessioni precedenti.
R. Il regime di esenzione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008.
Si precisa pertanto che qualora la cessione della partecipazione (ovvero dello strumento finanziario o del contratto di associazione in partecipazione e cointeressenza) sia avvenuta prima di tale data, ancorché il corrispettivo sia stato incassato dal 25 giugno 2008, non è possibile applicare alla plusvalenza realizzata il regime di esenzione.
1.2 Dividendi. Presunzione di utilizzo degli utili
D. L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale del 2 aprile 2008 prevede che, in caso di distribuzione di utili, si considerano prioritariamente distribuiti quelli che si sono formati sino all'esercizio 2007 e che, in capo alle persone fisiche, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
Conformemente a quanto sostenuto dall'Assonime e dalla norma di comportamento dell'ADC, si ritiene che nel caso in cui gli utili rimangano nel patrimonio dell'impresa, operi la presunzione contraria, nel senso che si considerano utilizzati prioritariamente quelli che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72 per cento. Si chiede inoltre di conoscere il funzionamento della presunzione in questione nel caso di esistenza nel patrimonio della società di riserve in sospensione di imposta.
R. Le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 2008 devono essere coordinate con il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 47, del TUIR il quale prevede che - indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare - si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Come precisato nella circolare del 16 giugno 2004, n. 26/E, tale disposizione si rende applicabile sempreché le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili.
Pertanto, è necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell'articolo 47 del TUIR. In tal caso deve altresì specificare la quota di utili che concorre alla formazione del reddito nella misura del 40 percento distintamente dalla quota che concorre nella misura del 49,72 percento.
Si ricorda che la presunzione contenuta nel comma 1 dell'articolo 47 del TUIR non opera per le riserve in sospensione d'imposta.
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie "distribuzioni di utili", la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ciò assicura che il socio subisca prioritariamente la tassazione sulla base imponibile del 40 per cento nel momento in cui le riserve di utili gli siano attribuite.
1.3 Redditi di lavoro autonomo. Cessione della clientela
D. Un professionista che opera in forma individuale e intende associare alcuni collaboratori, creando un'associazione professionale ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, è soggetto all'articolo 54, comma 1 quater del Testo unico?
Si precisa che, nella prassi, in questi casi agli associati non viene chiesto, all'atto della costituzione dell'associazione, il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o in natura, né dal professionista, né dalla neocostituita associazione. Il fondo di dotazione dell'associazione è rappresentato solo da apporti di denaro o beni materiali, necessari al funzionamento dell'associazione, effettuati dagli associati, senza comprendervi la clientela. Le quote di partecipazione agli utili dell'associazione sono determinate, di norma annualmente (con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del Testo unico), dagli associati in funzione del contributo lavorativo di ciascuno di essi. All'atto dell'estinzione del rapporto associativo, all'associato o suoi eredi non spetta altro corrispettivo se non la quota di reddito del periodo d'imposta maturata alla data della cessazione del rapporto.
Si ritiene che, in assenza di corrispettivo (né in denaro, né in forma di incremento del fondo di dotazione) per la "cessione della clientela", non sussista alcun reddito imponibile in capo al professionista e quindi alcun costo deducibile per lo studio associato.
R. Il comma 1-quater dell'articolo 54 del TUIR è stato introdotto dall'articolo 36, comma 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sulla base della predetta disposizione normativa, a far data dal 4 luglio 2006, alla formazione del reddito di lavoro autonomo concorrono anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
Inoltre, è prevista la possibilità per il contribuente di assoggettare tali importi a tassazione separata, nell'ipotesi in cui siano riscossi in un'unica soluzione, ai sensi della "nuova" lettera g-ter, del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR. In proposito, nella circolare 16 febbraio 2007, 11/E, è stato precisato che il regime di tassazione separata deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate ma nello stesso periodo di imposta.
Ciò premesso, avuto riguardo al caso di specie, per il quale non è prevista alcuna remunerazione per l'apporto della clientela, né al momento dell'adesione all'associazione né al momento dell'eventuale recesso, si ritiene che non sussista materia imponibile da assoggettare a tassazione ai sensi del citato articolo 54, comma 1-quater, del TUIR.
1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari
D. La Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per il soggetti provenienti da paese che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese di origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata. Si chiede se il sostituto d'imposta possa riconoscere le detrazioni per il coniuge a carico residente (o non residente) ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (cioè trascritto in Italia) nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni.
R. L'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia.
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR, possono attestare lo status di familiare a carico presentando la documentazione descritta.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
In coerenza con l'orientamento richiamato, si ritiene che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.
2 RIVALUTAZIONE DEI BENI
2.1 Ambito di applicazione /1
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere effettuata in ambito puramente civilistico. E' corretta tale interpretazione?
R. Il comma 20 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali.
Dal tenore letterale della norma, si deduce che il maggior il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali.
2.2 Ambito di applicazione /2
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere eseguita anche dalle imprese individuali e dalle società di persone in regime di contabilità semplificata.
R. Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, nell'individuare i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione, richiama i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Il comma 23 del medesimo articolo 15 fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 10 della medesima legge, estende la facoltà della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata. E' da ritenersi, pertanto, che anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dal decreto legge n. 185 del 2008.
2.3 Calcolo del plafond per le spese di manutenzione
D. L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal quinto periodo d'imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?
R. Il comma 20 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, il successivo comma 21 stabilisca un ulteriore differimento dei termini.
Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all'esercizio che inizia il primo gennaio 2013.
2.4 Rivalutazione in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva
D. Se la rivalutazione è puramente civilistica, ai fini IRAP si potranno computare gli ammortamenti sul maggior valore come da iscrizione in bilancio?
R. Il comma 20 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali.
In assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva, pertanto, la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai fini dell'IRAP.
2.5 Beni in leasing
D. Si chiede di conoscere se su un immobile oggetto di rivalutazione ai sensi della disposizione di cui al decreto legge anticrisi viene effettuata un'operazione di Sale ad Lease Back prima del decorso del periodo di osservazione, si perdano o meno i benefici conseguenti alla rivalutazione stessa? E, nell'ipotesi di risposta affermativa, se il contribuente ha diritto al recupero, pro quota, delle imposte sostitutive versate su detto immobile.
R. In linea generale, coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Ciò in quanto sono rivalutabili solo i beni in proprietà, così come si evince dalle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 - richiamato dal comma 23 dell'articolo 15 del decreto legge in esame - nel quale è stabilito che, ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.
Si ritiene, pertanto, che la stipula di un contratto di lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in un'operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina l'applicazione della regola generale di cui al comma 21 dell'articolo 15 del decreto legge in esame, secondo la quale "ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione".
In tale ipotesi, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 (richiamato dal comma 23 dell'articolo 15 del decreto legge in esame) e precisato nella circolare n. 18/E del 2006, con la conseguenza che è riconosciuto al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti.
2.6 Beni iscritti in bilancio tra i beni merce
D. E' corretto ritenere che le norme in tema di rivalutazione contenute nel decreto legge non siano applicabili nel caso in cui i beni risultassero iscritti al 31.12.2007 tra i beni merce e solo nel 2008 tra le immobilizzazioni?
R. Come si evince dai commi 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto legge in esame, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
3 RIALLINEAMENTO a seguito di operazioni straordinarie
3.1 Periodo d'imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti i maggiori valori affrancati
D. Si conferma che per la cessione del bene immateriale riallineato il maggior valore è computabile a far data dall'esercizio in cui è pagata l'imposta sostitutiva?
R. L'articolo 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, "... i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter con aliquota del 16 per cento ....I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva...".
Ai sensi del successivo comma 12, le disposizioni di cui al citato comma 10 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Considerando, ad esempio, un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che ha partecipato nel 2008, in qualità di beneficiario, ad un'operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione, qualora intenda riallineare, con decorrenza 1 gennaio 2009, i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni immateriali, dovrà assoggettare dette differenze all'imposta sostitutiva del 16 per cento. L'importo dovuto va versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2009.
3.2 Marchi e avviamento
D. L'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 afferma letteralmente che l'ammortamento di 1/9 avviene sul "maggior valore". Prendendo ad esempio un marchio già detenuto prima di eseguire l'operazione straordinaria, il dato letterale sopra ricordato significa che dal secondo esercizio successivo si deve eseguire un ammortamento per 1/18 sul dato storico e per 1/9 sul differenziale oggetto del versamento dell'imposta sostitutiva, ovvero (come si ritiene preferibile) che sull'intero valore, compreso quello maggiorato, potrà essere dedotto fiscalmente l'ammortamento per 1/9?
R. L'articolo 15, comma 10, al terzo periodo, prevede che "La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva...".
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione di cui sopra consente ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto, per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento prevista dalla legge finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale. La medesima relazione, inoltre, precisa che il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
Alla luce di quanto appena precisato, si ritiene che il versamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota massima del 16 per cento permette al contribuente ridurre da 18 a 9 esercizi il periodo di ammortamento solamente con riferimento al maggior valore "affrancato". Va da sè che se il bene, ricevuto dal contribuente in seguito ad un'operazione straordinaria e oggetto di riallineamento, aveva già un precedente valore fiscale, l'ammortamento di detto valore continuerà ad essere effettuato per diciottesimi.
3.3 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che posseggono "singoli beni"
D. La circolare 57/E del 2008 ha precisato che l'affrancamento del disavanzo è consentito solo qualora, con l'operazione, vengano attributi alla società avente causa "compendi aziendali e non singoli beni".
Si chiede di esemplificare il concetto, con particolare riferimento alle fusioni, operazioni che, per loro natura, comportano l'integrale successione della società incorporante nelle attività e nelle passività e, in genere, nei rapporti attivi e passivi della incorporata e non paiono dunque poter essere utilizzate per trasferire "singoli beni" della dante causa.
Ad esempio, si chiede se possa applicarsi il regime dell'imposta sostitutiva, in presenza della altre condizioni previste dalla legge, nei seguenti casi:
- incorporazione di una società che deteneva un terreno per il quale erano già stati avviati interventi di edificazione attraverso la stipula della convenzione con il comune, il sostenimento di oneri di urbanizzazione, ecc.;
- incorporazione di una società che detiene un patrimonio immobiliare concesso in locazione (attività di gestione immobiliare).
R. Con circolare del 25 settembre 2008, n. 57/E, paragrafo 4.3, è stato chiarito che "il rinvio operato dagli articoli 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, al comma 2-ter dell'articolo 176 consente l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attributi alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni".
La citata circolare non ha mancato di evidenziare come la stessa relazione di accompagnamento alla legge finanziaria 2008 - che ha novellato la normativa in commento - evidenzi che le nuove norme introducono "una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali".
Premesso che la sussistenza o meno di un complesso aziendale può formare oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente nella eventuale fase di controllo, è opportuno aggiungere, in tale sede, che l'articolo 172, comma 10-bis del TUIR, in materia di fusioni, e l'articolo 173, comma 15-bis del TUIR, in materia di scissioni, stabiliscono che il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, può essere esteso alle operazioni di fusione e scissione se ricorrono le condizioni di applicazione dello stesso articolo 176. Poiché tale ultima disposizione si applica solo in caso di conferimento di azienda, e non di singoli beni, la disciplina dell'affrancamento dei maggiori valori si applica in caso di fusione e scissione solo a condizione che tali operazioni abbiano ad oggetto un'azienda.
Dunque, per poter beneficiare del regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti, previsto per tutte le operazioni di aggregazione aziendale dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, è necessario che l'insieme degli elementi patrimoniali trasferiti costituisca un complesso aziendale; solo se sussiste tale condizione, è possibile beneficiare del regime in commento introdotto dalla legge finanziaria 2008.
E' pur vero che le operazioni di fusione comportano l'integrale successione della società incorporante nelle attività, nelle passività e, in genere, nei rapporti attivi e passivi della incorporata; ciò non toglie, tuttavia, che per poter accedere al regime dell'affrancamento in caso di fusione bisogna rispettare, in virtù del rinvio fatto dal comma 10-bis dell'articolo 172, le condizioni di applicazione dell'articolo 176 (che si applica solo in caso di trasferimento di un complesso aziendale).
In sintesi, la predetta condizione potrà ritenersi sussistente qualora il medesimo insieme di beni che si intende incorporare avrebbe dato diritto, nell'alternativa ipotesi di conferimento, al regime della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti previsto dall'articolo 176: soltanto quando risulti possibile applicare tale regime di continuità, previsto dal comma 1 dell'articolo 176, risulta altresì possibile applicare, in alternativa, il regime dell'affrancamento, previsto dal successivo comma 2-ter (il quale, infatti, recita: "in luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare...").
3.4 Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: realizzo dei beni affrancati
D. Gli effetti dell'affrancamento dei maggiori valori iscritti in operazioni straordinarie vengono meno qualora i beni vengano ceduti anteriormente al quarto esercizio successivo a quello dell'opzione. Si chiede di confermare che non costituisce ipotesi di realizzo, a questi fini, il trasferimento del bene a seguito di ulteriori operazioni neutrali di fusione, scissione e conferimento di azienda, operazioni che dovrebbero invece solo "trasmettere" alla società avente causa il residuo vincolo temporale di possesso del bene.
In particolare, nel caso di conferimento di azienda (che fa seguito ad un precedente assoggettamento ad imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2-ter), si chiede se, qualora la conferitaria ceda, prima della scadenza del periodo di sorveglianza, il bene che era stato affrancato dalla conferente sia comunque attribuito, e a quale soggetto, il diritto allo scomputo dell'imposta sostitutiva previsto dal citato comma 2-ter, ultimo periodo dell'articolo 176 del TUIR.
R. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR prevede, tra l'altro, che "... in casi di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostituiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articolo 22 e 79 del TUIR".
Sul punto, la circolare 57 del 25 settembre 2008 ha chiarito che " I beni devono intendersi realizzati in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento di azienda effettuati ai sensi dell'articolo 176 del TUIR)."
Tali ultime operazioni fiscalmente "neutrali", infatti, consentono alla società incorporante, beneficiaria ovvero conferitaria (di seguito società avente causa) di acquisire i beni al medesimo valore fiscalmente riconosciuto presso la società, rispettivamente, incorporata, scissa ovvero conferente (di seguito società dante causa).
In tale senso, per effetto delle predette operazioni straordinarie, la beneficiaria succede al dante causa anche nel requisito del cd. periodo di sorveglianza. In altri termini, la società avente causa dovrà tenere conto anche del possesso maturato dalla società dante causa ai fini della determinazione complessiva del periodo di possesso dei beni "affrancati" utile per la corretta applicazione della citata disposizione di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.
Con particolare riferimento all'operazione di conferimento di azienda (che fa seguito ad un precedente assoggettamento ad imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2-ter, del TUIR), occorre precisare che l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva - in ipotesi effettuata dalla società conferente - esprime una posizione soggettiva della medesima società conferente che non si trasmette alla società conferitaria.
Pertanto, la società conferente, pur non disponendo direttamente dei beni affrancati, dovrà continuare ad assolvere gli obblighi di versamento derivanti dall'esercizio dell'opzione per il regime dell'imposta sostituiva de qua.
Contestualmente, la stessa società conferente avrà diritto allo scomputo dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 22 e 79, nell'ipotesi in cui i beni affrancati vengano realizzati dalla società conferitaria prima della scadenza del periodo di sorveglianza.
3.5 Imposta sostitutiva: riallineamento di altre attività con aliquota ordinaria
D. Il comma 11 dell'articolo 15 prevede la possibilità di affrancare "attività diverse" da quelle indicate in precedenza dalla norma mediante il pagamento ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell'IRES, dell'IRPEF e dell'IRAP. Ma quali sono le ipotesi in cui per il contribuente può essere conveniente ricorrere a questa norma, che prevede il pagamento integrale delle imposte a fronte di una deduzione frazionata dei maggiori valori?
R. Il comma 10 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 consente ai contribuenti di poter assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, dell'articolo 176 del TUIR con l'aliquota del 16 per cento.
Il successivo comma 11 prevede che "le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi.... In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento."
Resta inteso che, al di là dei vantaggi fiscali ottenuti, la norma in esame, al pari delle altre disposizioni dell'articolo 15, consente ai contribuenti interessati di evitare gli oneri connessi con la gestione contabile dei valori disallineati.
4 ALTRI QUESITI SUL REDDITO D'IMPRESA
4.1 Nozione di "beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione"
D. E' corretto ritenere che la condizione della novità posta per poter godere della deducibilità degli ammortamenti anticipati per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007: . possa ricondursi al concetto (espresso nella circolare n. 181/E del 1994) di mancato utilizzo dello stesso bene da parte di un altro soggetto;
. possa essere riconosciuta (come previsto nella circolare n. 90/E del 2001) anche nel caso di "beni complessi autoprodotti", ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto?
R. L'articolo 1, comma 34, della legge finanziaria 2008 prevede che, "in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007", è consentito dedurre, a prescindere dall'effettiva imputazione al conto economico, ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare, prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) per i beni strumentali materiali.
Ciò comporta che se nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (anno 2008, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):
1) è imputata a conto economico una quota di ammortamento inferiore a quella che si ottiene applicando il coefficiente previsto al DM 31 dicembre 1988, la differenza "non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi", operando una variazione in diminuzione di pari importo;
2) è imputata a conto economico una quota di ammortamento superiore a quella che si ottiene applicando il coefficiente previsto al D.M. 31 dicembre 1988, la differenza sarà ripresa a tassazione, operando una variazione in aumento di pari importo.
Tale possibilità - come previsto dalla richiamata norma della legge finanziaria 2008 - è consentita esclusivamente "per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione" nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, eccezion fatta per i beni indicati "nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164" (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) e quelli indicati "nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi" (beni materiali strumentali per l'esercizio di talune attività regolate classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas).
La norma, pertanto, si applica unicamente nell'ipotesi in cui l'ammortamento riguardi beni caratterizzati dal requisito della "novità", restando esclusi, di conseguenza, quelli a qualunque titolo già utilizzati.
Ciò posto, si rileva che il predetto requisito sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) nè da parte del cedente, nè da alcun altro soggetto (vedi, oltre alla circolare ministeriale n. 181 del 1994, richiamata nel quesito e relativa alla prima "agevolazione Tremonti", anche la circolare n. 90/E del 2001, relativa alla "agevolazione Tremonti bis", nonché le circolari n. 41/E del 2001 e n. 38/E del 2008, relative al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, rispettivamente, per il periodo 2001-2006 e per il periodo 2007-2013).
In tali occasioni è stato, altresì, precisato che l'acquisizione di beni "nuovi" si realizza non soltanto in caso di acquisto a titolo derivativo, ma anche nell'ipotesi in cui i beni stessi siano realizzati in appalto o in economia.
In conformità a quanto chiarito con la prassi appena citata, si conferma che rientrano tra i beni nuovi anche i beni complessi autoprodotti, anche nell'ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso un bene usato; in particolare, in quest'ultima ipotesi il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ciò, ad esempio, si verifica quando il costo di acquisto del bene usato risulta inferiore all'importo delle altre spese sostenute per la realizzazione del bene.
In tutte le ipotesi in cui il bene nuovo sia, in tutto o in parte, acquisito da terzi, il cedente è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti che, secondo quanto sopra precisato, qualificano il bene come provvisto del requisito della "novità".
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti
D. Si vorrebbe sapere se l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. 267 del 1942, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 169 del 2007 comporti che il debitore si consideri "assoggettato a procedura concorsuale" ai sensi dell'articolo 101, comma 5, secondo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi.
R. L'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in materia di "Accordi di ristrutturazione dei debiti", così come sostituito dal decreto legislativo n. 169 del 2007, è finalizzato a valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale (cfr. circolare n. 40/E del 2008).
La disciplina in esame, introdotta dal legislatore civilistico con il decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, non è stata recepita, tuttavia, dal legislatore fiscale all'interno dell'articolo 101, comma 5 del TUIR.
Tale ultima norma stabilisce, infatti, che ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, "il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Ciò posto, si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.
4.3 Consolidato fiscale nazionale
D. Due società, appartenenti ad un gruppo, hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti (Consolidato nazionale) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Entrambe le società hanno chiuso i primi due esercizi, di vigenza della tassazione di gruppo, alla data del 25 settembre 2007 e 25 settembre 2008.
Per esigenze correlate all'introduzione di un software gestionale, entrambe le società devono modificare la data di chiusura degli esercizi sociali, anticipando la chiusura del terzo esercizio sociale di vigenza del consolidato nazionale al 31 dicembre 2008 e procedendo al rinnovo dell'opzione per il triennio 2009 - 2011.
Si chiede se detta chiusura anticipata comporti:
a) l'interruzione del consolidato fiscale iniziato nel 2006 e ne impedisca di conseguenza il rinnovo;
b) limitazioni sulla riportabilità delle perdite conseguite dal soggetto controllante in regime di consolidato;
c) eventuali adempimenti di comunicazione all'Agenzia delle entrate, trattandosi di un'ipotesi non contemplata nel "Modello di comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004.
R. Tra i requisiti previsti dal vigente ordinamento per la validità dell'opzione per il regime del consolidato nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR) l'articolo 119, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico menziona espressamente l'identità degli esercizi sociali dei soggetti che intendono partecipare al regime (da intendersi quale identicità della data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 344 del 2003).
Il menzionato requisito presenta, più precisamente, carattere pregiudiziale al fine non solo del valido avvio del regime, ma anche della continuazione del medesimo nel triennio di validità dell'opzione.
Se, infatti, nel corso del predetto triennio dovesse verificarsi la modifica della durata dell'esercizio sociale rispetto ad una determinata società consolidata, si determinerebbe la fuoriuscita anticipata di quest'ultima dalla fiscal unit. Nella diversa ipotesi in cui la modifica dell'esercizio sociale riguardasse direttamente il soggetto consolidante, ne conseguirebbe la cessazione completa del regime.
A conclusioni diverse deve, peraltro, giungersi quando la chiusura anticipata dell'esercizio sociale (con conseguente modifica delle relative date di inizio e chiusura) avvenga, come nel caso descritto nel presente quesito, relativamente a tutti i soggetti costituenti la fiscal unit.
Nella particolare ipotesi in cui si verifichi la chiusura anticipata dell'esercizio sociale da parte di tutti i soggetti partecipanti al regime, infatti, non si producono effetti interruttivi sulla prosecuzione del regime. Quest'ultimo, più precisamente, a condizione che continuino ad essere soddisfatti tutti i requisiti individuati dagli articoli 117 e ss. del TUIR al fine della validità dell'opzione, prosegue seppur rispetto ad esercizi sociali le cui date di inizio e chiusura risultano modificate rispetto a quelle originarie.
Nell'ipotesi prospettata nel caso di specie il requisito dell'identità degli esercizi sociali continua, comunque, ad essere soddisfatto rispetto a tutti i soggetti partecipanti al regime, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza la circostanza che l'esercizio, avente originariamente durata 26 settembre - 25 settembre, sia stato successivamente allineato all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
Pertanto, si ritiene che - in assenza di eventuali profili elusivi - l'evento in esame non determini alcun effetto interruttivo nei confronti del regime avviato che potrà essere rinnovato, in presenza di tutti requisiti richiesti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, a partire dal 2009 (rispetto ad un esercizio sociale avente la nuova durata 1 gennaio - 31 dicembre) per il triennio 2009-2011.
Non verificandosi l'interruzione anticipata del regime, non viene a porsi alcuna questione in termini di riportabilità delle perdite maturate dal gruppo nel corso del primo triennio di validità dell'opzione, dal momento che si assiste alla prosecuzione della medesima fiscal unit.
L'avvenuta modifica delle date di inizio e chiusura degli esercizi sociali risulterà, in ogni caso, dalla comunicazione che il soggetto consolidante presenterà all'Amministrazione finanziaria all'atto dell'eventuale rinnovo dell'opzione per il regime. Dal relativo modello, infatti, non risulteranno più quali date di inizio e conclusione degli esercizi sociali quelle, rispettivamente, del 26 settembre e del 25 settembre (riportate nella comunicazione originaria, in quanto presentata da soggetti all'epoca non aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Si ricorda, infine, che, in base ai principi del diritto civile, (la cui legittimità costituisce presupposto della legittimità fiscale) la deliberazione assembleare che modifica la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola in data anteriore a quella in cui l'assemblea si tiene, deve essere fondata su ragioni oggettive e concordanti comunicate in assemblea dagli organi amministrativi e di controllo e risultanti dal verbale assembleare e "dovrà in particolare essere escluso (...) che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici" (Massima n. 16 del 26 febbraio 2004 del Consiglio Notarile di Milano).
4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing
D. Ai fini della quantificazione dell'ammontare degli interessi impliciti nei canoni di leasing, viene ora esplicitamente prevista la necessità di fare riferimento al piano di ammortamento finanziario del contratto. Al riguardo si chiede se:
1. sia da ritenersi assolutamente esclusa l'applicabilità del metodo forfetario di cui al DM 24.04.1998;
2. vi sia una differenziazione tra contratti stipulati prima del 01.01.2008 e dal 01.01.2008, in relazione alle possibili difficoltà di collegamento tra la quota di oneri finanziari prevista nel passato (con il metodo forfetario) e la quota conteggiata dal 2008 con il metodo finanziario. E' cioè ammissibile continuare ad utilizzare il metodo forfetario per i vecchi leasing, in modo da evitare di giungere a non dedurre anche quote capitale o dedurre anche quote interessi per effetto della mancata correlazione tra i due metodi sulla vita di un contratto di leasing?
R. Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l'articolo 1, comma 33, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la disposizione contenuta nell'articolo 102, comma 7, del TUIR. A seguito della suddetta modifica, la "quota di interessi impliciti desunta dal contratto" di leasing è soggetta alle regole previste dall'articolo 96 del TUIR.
Pertanto, occorrerà determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all'articolo 96 del TUIR.
Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'IRAP, dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998.
I soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17.
5 NOVITA' IRAP: BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITA' DALLE IMPOSTE DIRETTE
5.1 Presupposti della deduzione
D. La deduzione dal reddito del 10% dell'IRAP, prevista per le imprese, professionisti ed enti non commerciali (per l'attività commerciale) dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, prescinde dall'effettivo sostenimento di spese per il personale dipendente e costi per interessi passivi?
R. L'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ammette, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell'IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull'IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che "Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi".
In definitiva, la deduzione forfetaria pari al 10 per cento dell'IRAP versata può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d'imposta pregressi - a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.
5.2 Rimborso dell'IRES per soggetti in regime di trasparenza o partecipanti al consolidato fiscale nazionale
D. Si chiede di conoscere quale sia il funzionamento del meccanismo di deduzione e dell'istanza di rimborso:
- in presenza di società di persone o di società trasparenti per opzione (ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR);
- in presenza di opzione per il consolidato fiscale nazionale (di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR), relativamente alle annualità pregresse (i.e. anteriori al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione) così come nel periodo di vigenza dell'opzione.
R. Per le società trasparenti (per natura, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, o per opzione ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico) la deduzione dalle imposte sui redditi dell'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata è effettuata dalla stessa società trasparente in sede di determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (sia per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia per i periodi d'imposta pregressi).
Venendo alle modalità operative per la fruizione della menzionata deduzione si fa presente che:
- a regime (per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi) la deduzione sarà effettuata dalla società che, conseguentemente, imputerà per trasparenza ai soci un imponibile ai fini delle imposte dirette, ridotto per effetto della norma in esame;
- per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, sarà ugualmente la società a rideterminare il proprio reddito al netto del 10% dell'IRAP assolta; comunicherà quindi ai propri soci la quota di rispettiva spettanza affinché ciascuno di questi, previa rideterminazione del debito di imposta individuale, possa presentare - ricorrendone i presupposti - istanza di rimborso della maggiore imposta assolta.
Per quanto riguarda i soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di rimborso nel caso di partecipazione al regime del consolidato fiscale nazionale (di cui agli artt. 117 ss. del TUIR) occorre distinguere i seguenti casi (entrambi riferiti ad annualità precedenti a quella in corso al 31 dicembre 2008):
- esercizio anteriore all'avvio del consolidato: in tal caso legittimata alla presentazione dell'istanza di rimborso sarà la singola società relativamente all'imponibile IRES rideterminato sulla base della deduzione IRAP;
- esercizio di avvio del consolidato (o esercizi ad esso successivi): in tal caso legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso sarà il soggetto consolidante (unico essendo ai fini IRES il debito d'imposta della fiscal unit), sulla base degli imponibili IRES rideterminati dai singoli soggetti partecipanti al regime.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 (e per quelli ad esso successivi), nel caso di soggetti partecipanti al regime del consolidato fiscale nazionale, la deduzione forfetaria IRAP deve essere calcolata, su base individuale, da ciascuno dei predetti soggetti, con la conseguenza che il soggetto consolidante procederà alla somma algebrica di redditi individuali già nettizzati della deduzione in esame.
5.3 Determinazione base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 5-bis del decreto IRAP
D. Per le imprese che determinano il valore della produzione si sensi dell'articolo 5-bis del d.lgs. 446/97 (che non hanno optato per i criteri previsti per i soggetti IRES) non sono deducibili i costi classificabili fra "gli oneri diversi di gestione", mentre sono deducibili i costi per servizi (D.M. 17 gennaio 1992). Le prestazioni di servizi classificabili fra gli oneri diversi di gestione (costi di manutenzioni su beni particolari, ecc.) sono deducibili?
R. Come già chiarito nella circolare n. 60 del 28 ottobre 2008, i costi per servizi si individuano facendo riferimento alla disciplina fiscale dettata ai fini delle imposte sui redditi dal D.M. 17 gennaio 1992, secondo cui per prestazioni di servizi si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle elencate nel comma 4 dello stesso articolo 3, nelle lettere a), b), c), e) f) e h).
Pertanto, tutte le volte in cui una voce di costo sia ascrivibile tra quelle richiamate nel menzionato decreto ministeriale, la stessa è ammessa in deduzione dalla base imponibile IRAP a prescindere dalla classificazione operata in sede civilistica.
E' appena il caso di rilevare che i costi classificabili nell'ambito delle prestazioni per servizi individuati dal decreto non sono tuttavia deducibili qualora siano riconducibili nelle categorie di costi che lo stesso articolo 5-bis ritiene indeducibili.
In particolare, si tratta delle spese per il personale dipendente e assimilato, dei costi, dei compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del decreto IRAP, della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, delle perdite su crediti e dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Allo stesso modo, non possono essere ammessi in deduzione, tra le spese per servizi deducibili, gli oneri per interessi passivi, trattandosi di costi comunque indeducibili nel sistema IRAP.