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Agenzia delle Dogane- Circolare nr. 38 del 23.10.08-Art. 83, comma 18 del D. L. 25.06.08 n. 112

Oggetto: Art. 83, comma 18 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Adesione al processo verbale di constatazione.
Agenzia delle Dogane
Circolare n. 38 del 23.10.2008


1. Premessa
Con nota prot. n. 11636 del 27 agosto u.s. sono state fornite le indicazioni procedurali per l'applicazione - per quanto di rilevanza di questa Agenzia - delle disposizioni recate dalla norma in oggetto, che introduce il nuovo istituto della "adesione al processo verbale di constatazione", mediante l'inserimento dell'art. 5-bis nel decreto legislativo n. 218/97, con conseguente ampliamento delle fattispecie di accertamento mediante adesione del contribuente.
Nella medesima nota era stato anche richiamato il rinvio, operato dal legislatore, ad uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del soggetto interessato.
Tenuto conto che detto provvedimento è stato approvato il 10 settembre u.s. e che l'Agenzia delle Entrate, con la circ. N. 55/E del 17 settembre 2008, ha fornito istruzioni di carattere generale sull'applicazione dell'istituto in parola, si forniscono le seguenti, ulteriori precisazioni e direttive.


2. I processi verbali di constatazione oggetto dell'adesione
Come già chiarito nella richiamata nota prot. n. 11636 del 27 agosto u.s., sono suscettibili di adesione ai sensi dell'art.5-bis del decreto legislativo n. 218/97 i processi verbali di constatazione consegnati dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto in parola.
L'istituto dell'adesione al processo verbale di constatazione, per quanto attiene ai controlli di competenza dell'Agenzia delle Dogane, opera con riferimento agli atti redatti, ex art. 24 della legge n. 4/29, a conclusione delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 34, comma 4, D.L. 41/95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/95 e per quelle eseguite ai fini del controllo della regolare costituzione e corretto utilizzo del plafond IVA (artt. 8 e 64 D.P.R. n. 633/72).
Restano, ovviamente, escluse le ipotesi di rettifica della dichiarazione o di revisione dell'accertamento doganale che comportino anche una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta, trattandosi di situazioni e contesti disciplinati dalle disposizioni doganali per i quali, conseguentemente, non è consentita l'emissione di accertamenti parziali ai sensi dell'art. 54 , comma 4, D.P.R. n. 633/72.
Sotto il profilo di merito, possono formare oggetto di adesione solo i processi verbali che consentano di constatare l'esistenza di violazioni di natura sostanziale in materia di imposta sul valore aggiunto, ovvero:
- IVA non dichiarata totalmente o parzialmente;
- detrazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposta o maggiore imposta IVA non versata, escluse le ipotesi contemplate dall'art. 54-bis del D.P.R. 633/72.
Infatti,,ferme restando le precisazioni fornite sul punto con la predetta circ. n. 55/E del 17 settembre 2008, è solo con riferimento a tali violazioni che il competente Ufficio delle entrate, previa richiesta di adesione regolarmente presentata dal soggetto titolato e verifica dei presupposti di applicabilità dell'istituto, potrà emanare l'atto di definizione dell'accertamento parziale con il quale si perfeziona la predetta adesione (art. 5-bis, comma 2, secondo periodo D.lgs. n. 218/97).
L'adesione manifestata dal contribuente determina l'accettazione di tutto il contenuto attestato nel processo verbale, facendo riferimento come detto, alle violazioni sostanziali ed avuto riguardo a tutti i periodi di imposta interessati alle violazioni per i quali, all'atto della consegna del processo verbale, siano già scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, dato che solo per essi è possibile pervenire, sulla base del verbale stesso, all'accertamento parziale.
I fatti o gli altri elementi eventualmente indicati nel processo verbale di constatazione ma non ancora formalizzati in specifici rilievi non sono suscettibili di adesione ed assumono valenza di segnalazione al competente Ufficio delle entrate che espleterà al riguardo valutazioni e/o ulteriori attività istruttorie (es: comunicazioni effettuate in occasione di verifiche nel settore delle accise ai sensi della Circolare 44/D dell'8 marzo 2000 e della nota prot. 3071 del 12 aprile 2006).


3. Le modalità ed i termini per l'adesione
L'adesione del contribuente al contenuto integrale del processo verbale di constatazione si manifesta attraverso apposita comunicazione da rendere, all'Ufficio delle entrate territorialmente competente in relazione a ciascun periodo di imposta oggetto di definizione ed all'Ufficio delle dogane che ha emesso il processo verbale, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 10 settembre 2008 e reperibile, unitamente alle istruzioni per la compilazione, oltre che sul sito di detto Ente anche sul sito di questa Agenzia nell'ambito del link "Modulistica".
La comunicazione in parola deve essere sottoscritta dal soggetto verbalizzato o da chi legalmente lo rappresenta. E' da escludere, pertanto, ad esempio, la possibilità di sottoscrizione di detto modello da parte dei doganalisti o dei CAD che rappresentano in dogana l'operatore economico nei confronti del quale sia stato elevato il processo verbale che si intende definire.
La comunicazione può essere consegnata agli Uffici destinatari ovvero spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta, l'Ufficio delle dogane che riceve l'atto rilascia apposita attestazione di ricevuta.
La comunicazione di adesione deve essere perentoriamente effettuata entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione. Si rammenta che, in via di prima applicazione, l'art. 83 , comma 18-ter, lett.a) D.L. n. 112/08 ha previsto che per tutti i processi verbali consegnati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso ed entro il 22 agosto u.s. - data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 , di conversione del D.L. n. 112/2008 - il termine di presentazione della comunicazione fosse prorogato fino al 30 settembre 2008.
Il rispetto del termine sopra richiamato va accertato non sono con riferimento alla presentazione della comunicazione all'Ufficio delle Entrate competente per la definizione, ma anche a quella nei confronti dell'Ufficio delle Dogane che ha emanato il processo verbale di constatazione.
Ciò premesso, risulta evidente l'importanza di consegnare il processo verbale direttamente al contribuente o a chi lo rappresenta legalmente, specificando sempre nell'atto la data in cui la consegna è avvenuta.
Qualora, per motivi non imputabili all'organo verbalizzante, quest'ultimo sia impossibilitato a consegnare direttamente il processo verbale, è da ritenere che il contribuente decada dalla facoltà di prestare adesione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 218/97.


4. Adempimenti per gli Uffici delle Dogane
Per consentire un chiaro ed agevole ricorso al nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario da parte del soggetto verificato, nel processo verbale di constatazione redatto a conclusione delle operazioni di controllo dovranno essere opportunamente richiamate le facoltà previste dal più volte richiamato art. 5-bis del D.lgs 218/97, unitamente alle modalità procedurali da seguire per richiedere la definizione in parola.
A tal fine, in calce al processo verbale di constatazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"I rilievi nn..................del presente processo verbale di constatazione sono suscettibili di applicazione delle disposizioni dell'art. 5-bis del D. lgs 218/97 in quanto dagli stessi può scaturire un accertamento parziale ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/72.
Per accedere alla definizione del presente processo verbale, la parte o il suo legale rappresentante possono, entro trenta giorni dalla data di consegna dello stesso, formulare apposita richiesta esclusivamente mediante utilizzo del modello approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008, da presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'/agli Ufficio/i delle entrate territorialmente competente/i in base al domicilio fiscale della parte medesima ed in relazione al/i periodo/i di imposta interessati ed all'Ufficio delle dogane di.................
La richiesta, a pena di decadenza, va formulata entro trenta giorni dalla data di consegna del presente processo verbale e la definizione del contesto resta comunque subordinata al positivo accoglimento della stessa da parte del/i competente/i Ufficio/i delle entrate cui spetta verificare che le violazioni siano tali da legittimare l'accertamento parziale previsto dall'art. 54, comma 4, D.P.R. 633/72".
Al fine di monitorare le richieste di definizione presentate dai soggetti verificati, gli Uffici delle dogane, nelle more degli opportuni adeguamenti informatici, adottano modalità di rilevazione di tali prodotti, registrando tramite il formato allegato a fronte di ciascuna richiesta, i seguenti dati:
- direzione regionale;
- ufficio delle dogane;
- codice sezione dogana;
- P. IVA;
- tipologia di rilievi;
- maggiore imposta accertata;
- numero scheda SUV;
- anno SUV.
I dati come sopra specificati devono essere inoltrati mensilmente anche se negativi, tramite la competente Direzione regionale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, all'Ufficio tecnologie e supporto dell'attività di verifica di questa Area centrale (dogane.verifiche.tecnologie@agenziadogane.it).
Per le richieste di definizione pervenute alla data del 31 ottobre p.v., i relativi dati dovranno essere cumulativamente comunicati al predetto Ufficio centrale entro il 15 novembre 2008.
Nel sistema di consuntivazione dell'Agenzia sarà inserito, entro il 10 novembre p.v., uno specifico prodotto manuale (codice VP03.03T04) che permetterà agli Uffici di inserire i dati delle comunicazioni ricevute dai contribuenti per le adesioni ai processi verbali di constatazione redatti dagli stessi.
Codeste Direzioni regionali avranno cura di diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici, non mancando di monitorarne e accertarne il corretto adempimento e di segnalare eventuali difficoltà operative.
Si raccomanda la massima puntualità e precisione nella attività di report e consuntivazione richiesta.