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Agenzia Entrata-Risoluzione nr. 376 del 09.10.08-Istituzione del codice tributo per l'utilizzo

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008, in favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci - articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 376 del 09.10.2008


L'articolo 83 bis , comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ha previsto la concessione di un credito d'imposta corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell' 8 ottobre 2008 , tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa previsti dal citato comma 26, ha stabilito la misura del credito d'imposta.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
"6809", denominato "credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto - articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno 2008, per il quale il credito è concesso.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.