Sei in: Articoli: Articoli di Luciano Ponzi:

Il decreto che ha cambiato il settore delle investigazioni

Il decreto che ha cambiato il settore delle investigazioni


Con il decreto del Ministero dell'Interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data marzo 2011 è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata.
Tra le novità è stata introdotta la netta distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale (con i nuovi requisiti tecnici e formativi richiesti) lasciando invariato quanto disciplinato per l'investigatore privato autorizzato (a svolgere indagini difensive su istanza degli avvocati).
In particolare, la nuova regolamentazione, stabilisce che la professione venga riclassificata nel seguente modo: Investigatore privato titolare d'istituto; Informatore commerciale titolare d'istituto; Investigatore autorizzato dipendente; Informatore autorizzato dipendente.
Il decreto stabilisce così la separazione delle due figure dell’investigatore privato e quella dell’informatore commerciale e sancisce la possibilità di poter consentire ad alcuni dipendenti, particolarmente qualificati, l'ottenimento di una mini licenza.
L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
1) Investigazioni in ambito privato : volto alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse
2) Investigazioni in ambito aziendale : richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;
3) Attività d'indagine in ambito commerciale : richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
4) Attività d'indagine difensiva : volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
5) Attività d’indagine in ambito assicurativo : richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
6) Indagini difensive : finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
7) Informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine di rac-colta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.
8) Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente
Nel dettaglio, ecco i requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e informazioni commerciali.
Per poter esercitare è necessario avere determinate conoscenze di cui all'art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635), il rilascio di apposita licenza prefettizia che è svincolata da limiti territoriali ed ora grazie al decreto di cui sopra deve avere anche i seguenti requisiti, in quanto i R.D. di cui parla, non davano queste indicazioni, ma solo grazie al decreto 269 obbliga i candidati investigatori ad avere tali requisiti, di più chi ha la licenza da meno di 5 anni deve svolgere apposito corso di minimo 80 ore mensili.
L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: Giurisprudenza , Psicologia a Indirizzo Forense ,Sociologia ,Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione o Economia; aver svolto con profitto tre anni di pratica presso un investigatore privato ed aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private.
L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve aver conseguito un diploma di scuola media superiore; aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio; aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile.
L’informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: Giurisprudenza , Economia ,Scienze politiche ,Scienze bancarie o corsi di laurea equiparati; oppure, in alternativa x essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore; dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio; aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali.
Il progetto organizzativo del regolamento di esecuzione degli istituti di investigazione privata e di fini commerciali, deve illustrare dettagliatamente il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale e le eventuali sedi secondarie, i requisiti dell’impresa , la tipologia dei servizi che intende svolgere, il personale che intende impiegare, la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi .
Va segnalato che (come precisato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011) la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.
Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto).
Una riflessione a parte merita la figura dell'investigatore autorizzato ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e dell'art. 327-bis del codice (cosiddetta investigazione penale).
Al riguardo, in considerazione del disposto dell’art. 257-bis del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – è opportuno osservare che l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".