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L'espropriazione contro il terzo proprietario

Estratto dal Messaggero ( rassegna stampa sposatolaw.it )



L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario, che consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode - spiega l’Avv. Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo del debitore tutte le volte in cui si trovi in un particolare rapporto con il bene e segnatamente: nel caso del terzo acquirente, allorchè il terzo abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca; nel caso del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di garanzia per debito altrui ed infine nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori. In tali casi il proprietario del bene espropriato, benchè estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per un debito altrui, potendosì delineare tale fattispecie come una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito. Ed infatti l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal debitore nelle ipotesi in cui il bene subastato sia gravato da ipoteca, pegno, privilegio con diritto di sequela, oggetto di garanzia reale per debito altrui, o acquisto già onerato, ovvero nel caso in cui l’alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode, ferma in ogni caso la estraneità del terzo espropriando al rapporto obbligatorio, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio. Il fondamento di tale speciale disciplina - prosegue l’Avv. Sposato - va individuato nell'art. 2910 del codice civile. che, nel rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore sancita dall'art. 2740 dello stesso codice di rito, stabilisce al primo comma la soggezione dei beni del debitore all'espropriazione mentre, al secondo comma, prevede che possano essere espropriati anche i beni del terzo quando siano vincolati a garanzia del credito, o quando siano oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. In tali casi è opportuno ricordare che l'atto di precetto dovrà essere notificato tanto al debitore che al terzo, mentre la sua intimazione dovrà essere rivolta esclusivamente al debitore e dovrà contenere l'avvertimento rivolto al terzo, oltrechè al debitore, che si intende espropriare un determinato bene di proprietà del terzo di cui l'atto di precetto dovrà fare espressa menzione; mentre il successivo atto di pignoramento, che potrà assumere la forma dell'espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi, dell'espropriazione immobiliare o dell'espropriazione dei beni indivisi, per ovvie ragioni, dovrà essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata è, comunque, legittimato all’opposizione agli atti esecutivi, essendo direttamente interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, al fine di non rimanere pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4923 del 2000. Parimenti l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 del codice di procedura civile, avendo ad oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione; mentre non è legittimato attivamente all’ opposizione il promissario acquirente del bene immobile che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario - conclude l’Avv. Gianluca Sposato.