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Sospensione Concordata della vendita

Estratto dal Messaggero ( rassegna stampa sposatolaw.it )

Il Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2005, ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione del processo esecutivo stabilendo all’art. 624 bis del codice di procedura civile che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, possa sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi - dice l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Custodi Giudiziari. La norma presuppone l’accordo di tutte le parti costituite, ad esclusione del contumace e dell’interveniente adesivo semplice. L’accordo non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità la convenienza della sospensione. L’articolo 624 bis stabilisce che l’istanza possa essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, disporre che nei cinque giorni successivi il provvedimento di sospensione sia comunicato al Custode affinchè provveda alla pubblicazione sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione può essere disposta per una sola volta e l’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore, sentito, comunque, il debitore. Circa il significato della sospensione concordata nel sistema di tutela esecutiva occorre precisare che, prima che la norma in esame introducesse tale innovazione, precisa l’Avv. Gianluca Sposato, la dottrina era divisa sulla sua ammissibilità, ritendo soltanto una parte di essa applicabile l’art. 296 del codice di procedura civile, che disciplina la sospensione su istanza delle parti nel processo di cognizione, richiamandosi quella giurisprudenza che escludeva che in fase di vendita si potesse configurare un differimento delle attività esecutive su richiesta di uno o più creditori al fine di evitare il ricorso incondizionato al rinvio d’udienza facendo prevalere, giunti alla fase diretta della trasformazione del bene in denaro, le esigenze di ordine pubblico a che si procedesse più rapidamente possibile alla vendita del bene pignorato e alla successiva distribuzione del ricavato. Occorre dire a riguardo che la Cass. Civ con Sentenza n. 13354/04 ha affermato che la mancata presenza, in sede di incanto, del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo non comporta l'applicazione dell'articolo 631 del c.p.c. e, dunque, il rinvio dell'udienza da parte del Giudice dell'esecuzione, né deve pervenirsi a diversa conclusione ove i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell'incanto, non sussistendo alcun obbligo da parte del Giudice dell'esecuzione di concedere tale rinvio. Trattasi, in sostanza, di decisione rimessa al potere discrezionale del Giudice, sia quanto a presupposti, sia quanto a determinazione della durata, fermo restando l’obbligo di motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto. Alla sospensione consegue, poi, l’impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell’art. 626 c.p.c., salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione, il quale conserva medio tempore la propria giurisdizione, entrando il procedimento in uno stato di provvisoria quiescenza destinata a sfociare nella prosecuzione o nell’estinzione. Fermo il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal Giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo - conclude l’Avv. Sposato.