L'inefficacia del pignoramento
Estratto dal Messaggero ( rassegna stampa sposatolaw.it )
L’art. 562 del codice di procedura civile stabilisce che se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, stesso codice di rito, il giudice dell’esecuzione dispone che sia cancellata la trascrizione e, dunque, il conservatore dei registri immobiliari provvederà alla sua cancellazione su presentazione dell’ordinanza che è stata emessa – spiega l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari. L’art. 497 cui si fa riferimento prevede che il pignoramento perda efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita, rispondendo alla necessità di rendere più sollecito il procedimento di espropriazione, evitando in tal modo che i beni restino vincolati per un tempo indefinito senza che si compiano le attività procedurali che danno ingresso alla fase di trasformazione e realizzazione del credito. In via generale, il termine di efficacia del pignoramento comincia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Quanto all’espropriazione immobiliare, la questione è controversa e riflette la diversità di opinioni che si registra in ordine alla individuazione del momento in cui viene a perfezionarsi il pignoramento. Secondo una parte della dottrina il termine de quo decorre dalla notificazione del libello; invece, per quella parte maggioritaria della dottrina che ravvede nella trascrizione dell’atto il momento di perfezionamento del pignoramento immobiliare, il termine di efficacia dell’atto decorre a partire da quello stesso momento. A riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto al debitore e non da quella della trascrizione di questo, come stabilito dalla Cassazione civile, Sezione III, con sentenza n. 9231 del 16/09/1997 – rammenta l’Avv. Sposato. Scopo della norma è quello di stabilire un rapido procedimento per la cancellazione della trascrizione del pignoramento quando ne ricorrono le condizioni. Per quanto la legge non si esprima al riguardo, si suppone che il provvedimento di cancellazione, analogamente a quanto dispongono l’articolo 2668 del codice civile, per la cancellazione della trascrizione e l’articolo 2884, dello stesso codice, per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, debba essere definitivo. Pertanto il conservatore dei registri immobiliari potrà concretamente provvedere alla cancellazione dei gravami soltanto dopo che è divenuta non reclamabile l’ordinanza contenente l’ordine giudiziale di cancellazione o che è passata in giudicato la sentenza che respinge il reclamo. Per provare il carattere definitivo dell’ordinanza occorre certificazione del cancelliere attestante che non è stato presentato reclamo nei termini di legge – conclude l’Avv. Sposato.