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La conversione del pignoramento

Estratto dal Messaggero ( rassegna stampa sposatolaw.it )



L’art. 495 del codice di procedura civile regola l’istituto della conversione del pignoramento che consiste nella richiesta formulata per iscritto al giudice dell’esecuzione dal debitore, di sostituire al bene immobile pignorato, una somma di danaro pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti - dice l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi giudiziari. L’istituto è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore, che hanno inciso sul procedimento ma non sulla sua originaria natura ed è opinione oramai consolidata in dottrina che la conversione del pignoramento costituisca un diritto del debitore, non sottoposto ad opposizione dei creditori o a valutazione discrezionale del giudice, operando una modificazione dell’oggetto dello stesso, proseguendo il processo di esecuzione con oggetto mutato. L’istanza può essere presentata anche verbalmente al giudice, come previsto dall’art. 486 c.p.c., in quanto non risultano stabilite regole di forma particolari se non il rispetto del contraddittorio, dovendo provvedere il giudice sentite le parti; anche se la giurisprudenza ha chiarito che l’audizione di tutti i creditori prima dell’emanazione dell’ordinanza di conversione del pignoramento non è prescritta a pena di nullità rilevabile d’ufficio e la relativa inosservanza può esser fatta valere soltanto dai creditori pretermessi nel cui interesse l’audizione è prevista ( Cass. 1490/89 ) - chiarisce l’Avv. Sposato. Si ritiene, inoltre, che non sia necessario indicare la somma che occorrerà sostituire al bene pignorato, perché questa operazione è di esclusiva competenza del giudice. Condizione di ammissibilità dell’istanza è il versamento della somma disposta dal giudice, di regola non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti d’intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Con la L. 80/2005 mediante lo spostamento indietro del momento preclusivo della presentazione dell’istanza, che deve essere proposta prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita, si è concluso il percorso razionalizzatore dell’istituto della conversione, estendendo il termine massimo per il versamento rateale a diciotto mesi in luogo dei nove precedenti. Occorre infine ricordare - conclude l’Avv. Sposato, che qualora il debitore non versi la somma indicata dal giudice nel termine previsto, oppure in caso di versamento rateale manchi o ritardi il pagamento di una sola rata oltre i quindici giorni fissati la norma prevede che egli decada dalla conversione, con la conseguenza che le somme già versate vengono acquisite al pignoramento a titolo di sanzione ed il debitore decade dalla facoltà di chiedere nuovamente la conversione, dovendosi considerare inammissibile una nuova istanza in tal senso.