Eccezione improponibilita' domanda ex art. 145
L’art. 149, comma 6, del Codice delle Assicurazioni Private recita testualmente: “ L’ impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato fermo restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema del risarcimento diretto “.
Occorre chiarire il contenuto e significato della norma: ovvero la finalità di consentire l’intervento in giudizio dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile.
A prescindere dalle numerose pronunzie di legittimità concordi nel ritenere infondata l’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 145 comma 2 CdA ed, in particolare quella del Tribunale di Torino Sez. III – sentenza n. 57 del 04/01/2013 Giudice Dott.ssa Paola Ferrero e quella del Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco , Ordinanza fuori udienza del 08/03/2007, si ritiene illuminante sul punto la pronuncia della Terza Sezione Civile della Cassazione , sent. del 5 maggio 2011 n. 9912 che, intervenendo in materia di azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, ha chiarito come la rituale richiesta di risarcimento, quale condizione di procedibilità della domanda posta dall’art. 145 del D.lgs. 209/2005 a carico del danneggiato, possa essere sostituita da altro atto equipollente che valga a realizzare lo scopo avuto di mira dal legislatore.
Senza tralasciare di ricordare che la ratio della previsione di cui al citato art. 145, che impone al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore a pena di improponibilità dell’azione giudiziaria, è quella di consentire alla compagnia di assicurazione uno spatium deliberandi di sessanta giorni ( in caso di danni a cose ), ovvero novanta ( in caso di danni alla persona ) al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale di controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni.
Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Corte ha affermato che l’improcedibilità della domanda di risarcimento viene meno qualora l’istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata non dal danneggiato, bensì dal proprio cliente. Ove, infatti, detto istituto venga a conoscenza della pretesa risarcitoria mediante raccomandata a/r inviata dal proprio assicurato, deve ritenersi che la ratio della norma sia egualmente soddisfatta, essendosi in ogni caso posta la compagnia in condizioni di procedere ad una valutazione e conseguente stima dei danni, attivando eventualmente una definizione bonaria della lite attraverso la formulazione di un accordo con il danneggiato diretto a prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.
In definitiva secondo la Suprema Corte, che in merito alla proponibilità della domanda si era già pronunciata favorevolmente con Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 , l’onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché egualmente idonei a portare a conoscenza dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro e la volontà del danneggiato di essere risarcito, consentendole di valutare la responsabilità e la fondatezza delle relative richieste al fine di formulare una concreta offerta risarcitoria.