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Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

I cittadini extracomuitari possono chiedere la cittadinanza dopo dieci anni continuativi di residenza in Italia.


L'acquisto della cittadinanza per "per naturalizzazione" presuppone il requisito della residenza decennale per i cittadini extracomunitari (articolo 9 della Legge n. 91/92).


In particolare per configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale”, richiesto dall’articolo 9 citato, non è sufficiente il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza , ma è necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1583/07; sentenza n. 2077/02).


In altre parole, la condizione di residenza legale decennale richiede sia il soggiorno legale in Italia , comprovato dal possesso del permesso di soggiorno, sia l’ iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente, secondo quanto previsto dal regolamento applicativo della legge (D.P.R. n. 572/1993).


Tale requisito deve essere posseduto dal cittadino straniero attualmente ed ininterrottamente al momento della presentazione della domanda.


Eventuali interruzioni della residenza anagrafica per cancellazione dalle liste anagrafiche dei comuni vengono ad interrompere il decorso del termine, anche se l’interessato continua a soggiornare legalmente in Italia.


Non è possibile cumulare periodi di residenza diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare ( T.A.R. Veneto, sentenza n. 3125 del 6 ottobre 2008 ).