Diniego del visto di ingresso: segnalazione nel SIS
La segnalazione nel Sistema Informativo Schengen di un cittadino di paese terzo non legittima il rifiuto all'ingresso
E' quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza del 31/01/2006, nella causa n. C-503/03.
La sentenza si basa sulla direttiva n. 64/221, articolo 3, per la quale la sola esistenza di condanne penali, e, quindi, la conseguente segnalazione nel SIS, non giustifica automaticamente l’adozione di provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, come quelli di rifiuto del visto di ingresso .
Tali provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.
Conseguentemente, il Consolato non può rifiutare allo straniero il visto con la sola motivazione " in quanto segnalato ai fini della non ammissibilità ", ma deve verificare la reale esistenza di condizioni di pericolosità dandone conto nel provvedimento di rifiuto .
Se il provvedimento di rifiuto non contiene alcuna indicazione riguardo l'effettuazione di tale verifica, sarà possibile fare ricorso al TAR del Lazio.
ATTENZIONE: questo principio è valido solo per il caso in cui lo straniero sia coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea.
In altre parole, in presenza di una segnalazione ai fini della non ammissione, dobbiamo distinguere queste due ipotesi:
Perchè questa differenza?
Il motivo è che, nel primo caso, il rifiuto del visto potrebbe compromettere il diritto all'unità familiare. La Corte di Giustizia, pertanto, ha ritenuto necessaria, in questo caso, una ricerca più approfondita circa le condizioni che potrebbero impedire l'ingresso nel territorio dello Stato.
Inoltre la direttiva n. 64/221, che richiede la verifica della reale pericolosità dello straniero, si applica esclusivamente:
Se lo straniero non è nè coniuge nè familiare di un cittadino di uno Stato membro, si applicheranno gli Accordi di Schengen secondo cui (articolo 5): " Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l’ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni , a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali .
In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti".
Nel caso, quindi, in cui lo straniero non sia nè coniuge nè familiare di un cittadino di uno Stato membro, il Consolato potrà legittimamente rifiutare il visto di ingresso per il solo fatto dell'esistenza di una segnalazione nel SIS, senza necessità di ulteriore motivazione in proposito.