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Equitalia Gerit spa: la rateazione delle cartelle

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non possono pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, possono chiedere all’ Equitalia Gerit spa la rateazione delle somme dovute.


L'Agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).


L’importo della rata non può essere inferiore a € 100.


Presentazione della domanda


La richiesta può essere presentata agli sportelli o a mezzo posta all’Agente della riscossione (ora Equitalia Gerit spa ) competente per territorio che ha emesso la cartella di pagamento .


Va precisato che, se si tratta di debiti nei confronti dell’ Inps (es. contributi non pagati), la domanda di rateazione può essere rivolta, oltre che all’Agente della riscossione, anche all’ Inps .


Oltre all’ Inps , hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateazione del debito anche alcuni Enti locali, come ad esempio i Comuni.


La domanda deve comprendere tutto il debito iscritto a ruolo. Non sono ammesse domande di rateazione parziale.


I contribuenti che hanno già ottenuto un provvedimento di rateazione possono chiedere di rateizzare un nuovo debito iscritto a ruolo. Devono, però, essere in regola con la precedente rateazione.


Interessi


Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione).


Decadenza


In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:


• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;


• l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto si può riscuotere immediatamente e automaticamente in unica soluzione;


• il carico non può più essere rateizzato.